Corte costituzionale
Sentenza n. 194/2007
Corte cost., sent. 14 giugno 2007, n. 194
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 194/2007
- Data di deposito
- 14 giugno 2007
- Data di decisione
- 5 giugno 2007
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Luigi Mazzella
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2007:194
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 322, legge n. 266 del 23 dicembre 2005
Parametri
Massime
Massima n. 31381
V. titoletto.
Massima n. 31382
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 322, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sollevata dalla Regione Piemonte in riferimento all'art. 97 della Costituzione, in quanto la censura è priva di motivazione in ordine al parametro costituzionale evocato.
Massima n. 31383
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 322, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sollevate, in riferimento all'art. 119 della Costituzione ed al principio della leale collaborazione, dalle Regioni Toscana, Piemonte, Campania e Liguria. Invero, la norma censurata non è lesiva dell'autonomia finanziaria delle regioni prevista dall'art. 119 della Costituzione, perché essa si limita a riconoscere allo Stato la possibilità di procedere, secondo un piano graduale definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare previo parere della Conferenza Stato-Regioni, alla corresponsione di somme di importo considerevole, dovute alle Regioni a titolo di compartecipazione all'I.V.A., che sono maturate nel corso di un periodo di quattro anni. Neppure è ravvisabile una lesione del principio della leale collaborazione istituzionale. Infatti, considerato che il decreto ministeriale previsto dalla disposizione censurata deve regolare i tempi di corresponsione di somme maturate in un consistente periodo di tempo (e dunque con indubbie ripercussioni sulle finanze statali), la forma di collaborazione prevista dalla norma (parere della Conferenza Stato-Regioni) appare sufficiente.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunce la decisione delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dalle Regioni Toscana, Piemonte, Campania e Liguria nei confronti di altre disposizioni della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), con i ricorsi indicati in epigrafe;
riuniti i giudizi,
1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 322, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), sollevata, in riferimento all'art. 97 della Costituzione, dalla Regione Piemonte con il ricorso in epigrafe;
2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 322, della legge n. 266 del 2005, sollevate, in riferimento all'art. 119 della Costituzione ed al principio della leale collaborazione, dalle Regioni Toscana, Piemonte, Campania e Liguria con i ricorsi in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Luigi MAZZELLA, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 14 giugno 2007.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze