Corte costituzionale
Sentenza n. 190/2007
Corte cost., sent. 14 giugno 2007, n. 190
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 190/2007
- Data di deposito
- 14 giugno 2007
- Data di decisione
- 5 giugno 2007
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mazzella
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2007:190
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, lettera e), legge n. 306 del 7 luglio 1901
- art. 52, comma 23, legge n. 289 del 27 dicembre 2002
Parametri
Massime
Massima n. 31372
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, lettera e) , della legge 7 luglio 1901, n. 306, quale sostituito dall'art. 52, comma 23, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 23 Cost., nella parte in cui prevede che i contributi dovuti dai sanitari iscritti agli ordini professionali per il mantenimento degli orfani dei sanitari italiani venga determinato dal consiglio di amministrazione della Fondazione ONAOSI, con regolamento soggetto ad approvazione dei ministeri vigilanti, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità per difetto di rilevanza, in relazione alla carenza, nell'ordinanza di rimessione, di ogni riferimento alla determinazione dell'organo che ha deliberato la misura del contributo, poiché dal tenore dell'atto emerge chiaramente che le somme richieste ai ricorrenti nel giudizio principale trovano origine nel precitato regolamento adottato dal consiglio di amministrazione della Fondazione resistente.
Massima n. 31373
E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 23 Cost. ed assorbito l'ulteriore profilo di censura, l'art. 2, lettera e) , della legge 7 luglio 1901, n. 306, quale sostituito dall'art. 52, comma 23, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nella parte in cui prevede che la misura del contributo obbligatorio di tutti i sanitari iscritti agli ordini professionali italiani è stabilita dal consiglio di amministrazione della Fondazione Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari Italiani, con regolamenti soggetti ad approvazione dei ministeri vigilanti. Infatti, se tale parametro configura una riserva di legge di carattere "relativo", che deve ritenersi rispettata, anche in assenza di espressa indicazione legislativa dei criteri sufficienti a delimitare la discrezionalità amministrativa, purché la concreta entità della prestazione imposta sia desumibile chiaramente dagli interventi legislativi che riguardano l'attività dell'amministrazione, appare evidente che la disciplina censurata non risponde a detti requisiti, in quanto si limita a confermare l'obbligatorietà del contributo, senza offrire alcun elemento, neanche indiretto, idoneo ad individuare criteri adeguati alla concreta quantificazione e distribuzione degli oneri. - Sulla portata dell'art. 23 Cost. v., citate, sentenze n. 105/2003, n. 180/1996, n. 182/1994, n. 507/1988, n. 67/1973.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, lettera e), della legge 7 luglio 1901, n. 306 (Provvedimenti pel Collegio-convitto per gli orfani dei sanitari italiani in Perugia), quale sostituito dall'art. 52, comma 23 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria del 2003), nella parte in cui prevede che la misura del contributo obbligatorio di tutti i sanitari iscritti agli ordini professionali italiani è stabilita dal consiglio di amministrazione della Fondazione Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari Italiani (ONAOSI), con regolamenti soggetti ad approvazione dei ministeri vigilanti, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 (Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Luigi MAZZELLA, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 14 giugno 2007.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
Testo integrale
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