Corte costituzionale

Sentenza n. 189/2007

Corte cost., sent. 14 giugno 2007, n. 189

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
189/2007
Data di deposito
14 giugno 2007
Data di decisione
5 giugno 2007
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Mazzella
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2007:189

Norme oggetto del giudizio

  • art. 58, comma 1, legge della Regione siciliana n. 33 del 18 maggio 1996
  • art. 28, comma 1, legge della Regione siciliana n. 4 del 15 gennaio 1999
  • art. 111, comma 1, legge della Regione siciliana n. 17 del 28 dicembre 2004
  • art. 16, comma 2, legge della Regione siciliana n. 8 del 17 marzo 2000
  • art. 127, comma 2, legge della Regione siciliana n. 2 del 26 marzo 2002

Parametri

Massime

Massima n. 31368

Va respinta l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla interveniente Regione Siciliana deducendo l'omessa indicazione espressa, nell'ordinanza di rimessione, delle norme dello Statuto siciliano che si assumono violate, giacché tale omissione può essere superata dalla Corte mediante i suoi poteri di interpretazione dell'atto introduttivo del giudizio incidentale, dal cui testo complessivo risulta che il giudice a quo denuncia la violazione di un limite all'esercizio della potestà legislativa regionale di tipo esclusivo, indicando le norme fondamentali di riforma economico-sociale che si assumono violate, onde risultano chiaramente desumibili i termini delle questioni proposte. - Le norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica costituiscono limiti alla potestà legislativa della Regione Siciliana: si vedano le citate sentenze n. 308/2006, n. 4/2000 e n. 153/1995. - Sull'ammissibilità del ricorso qualora il parametro costituzionale sia chiaramente desumibile dal testo dell'ordinanza di rimessione: si vedano le citate sentenze n. 352/1996, n. 305/1994 e n. 115/1993.

Massima n. 31369

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 58, comma 1, della legge della Regione Siciliana 18 maggio 1996, n. 33, nella parte in cui prevede che il contratto nazionale di lavoro giornalistico si applica anche ai giornalisti che fanno parte degli uffici stampa degli enti locali. La norma censurata si pone in contrasto con il generale principio secondo il quale il trattamento economico dei dipendenti pubblici il cui rapporto di lavoro è stato "privatizzato" deve essere disciplinato dalla contrattazione collettiva, dato che detto principio di diritto privato - fondato sull'esigenza, connessa al precetto costituzionale di eguaglianza, di garantire l'uniformità nel territorio nazionale delle regole fondamentali di diritto che disciplinano i rapporti fra privati - si pone quale limite anche della potestà legislativa esclusiva che l'art. 14, lettera o) , dello statuto di autonomia speciale attribuisce alla Regione Siciliana in materia di «regime degli enti locali». - Sull'esigenza di uniformità dei rapporti di lavoro tra privati, v., citate, sentenze n. 95/2007, n. 234, n. 106/2005, n. 282/2004. - Il principio della regolazione mediante contratti collettivi del trattamento economico dei dipendenti pubblici privatizzati si impone anche alle Regioni a statuto speciale, v., citate, sentenze n. 308/2006 e n. 314/2003.

Massima n. 31370

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 16, comma 2, della legge della Regione Sicilia 17 marzo 2000, n. 8, nella parte in cui prevede che la qualifica ed il trattamento contrattuale di capo servizio si applica anche ai componenti degli uffici stampa degli enti locali. La norma censurata si pone in contrasto con il generale principio secondo il quale il trattamento economico dei dipendenti pubblici il cui rapporto di lavoro è stato "privatizzato" deve essere disciplinato dalla contrattazione collettiva, dato che detto principio di diritto privato - fondato sull'esigenza, connessa al precetto costituzionale di eguaglianza, di garantire l'uniformità nel territorio nazionale delle regole fondamentali di diritto che disciplinano i rapporti fra privati - si pone quale limite anche della potestà legislativa esclusiva che l'art. 14, lettera o) , dello statuto di autonomia speciale attribuisce alla Regione Siciliana in materia di «regime degli enti locali». - Sull'esigenza di uniformità dei rapporti di lavoro tra privati, v., citate, sentenze n. 95/2007, n. 234, n. 106/2005, n. 282/2004. - Il principio della regolazione mediante contratti collettivi del trattamento economico dei dipendenti pubblici privatizzati si impone anche alle Regioni a statuto speciale, v., citate, sentenze n. 308/2006 e n. 314/2003.

Massima n. 31371

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 127, comma 2, della legge della Regione Sicilia 26 marzo 2002, n. 2, nella parte in cui prevede che ai giornalisti componenti gli uffici stampa già esistenti presso gli enti locali è attribuita la qualifica ed il trattamento contrattuale di redattore capo, in applicazione del contratto nazionale di lavoro giornalistico. La norma censurata si pone in contrasto con il generale principio secondo il quale il trattamento economico dei dipendenti pubblici il cui rapporto di lavoro è stato "privatizzato" deve essere disciplinato dalla contrattazione collettiva, dato che detto principio di diritto privato - fondato sull'esigenza, connessa al precetto costituzionale di eguaglianza, di garantire l'uniformità nel territorio nazionale delle regole fondamentali di diritto che disciplinano i rapporti fra privati - si pone quale limite anche della potestà legislativa esclusiva che l'art. 14, lettera o) , dello statuto di autonomia speciale attribuisce alla Regione Siciliana in materia di «regime degli enti locali». - Sull'esigenza di uniformità dei rapporti di lavoro tra privati, v., citate, sentenze n. 95/2007, n. 234, n. 106/2005, n. 282/2004. - Il principio della regolazione mediante contratti collettivi del trattamento economico dei dipendenti pubblici privatizzati si impone anche alle Regioni a statuto speciale, v., citate, sentenze n. 308/2006 e n. 314/2003.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 58, comma 1, della legge della Regione Sicilia 18 maggio 1996, n. 33 (Interventi urgenti per l'economia. Norme in materia di Impresa, Agricoltura, Artigianato, Lavoro, Turismo e Pesca. Disposizioni su altre materie, modifiche ed abrogazioni di norme), nella parte in cui prevede che il contratto nazionale di lavoro giornalistico si applica anche ai giornalisti che fanno parte degli uffici stampa degli enti locali;

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 16, comma 2, della legge della Regione Sicilia 17 marzo 2000, n. 8 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2000), nella parte in cui prevede che la qualifica ed il trattamento contrattuale di capo servizio si applica anche ai componenti degli uffici stampa degli enti locali;

3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 127, comma 2, della legge della Regione Sicilia 26 marzo 2002, n. 2 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002), nella parte in cui prevede che ai giornalisti componenti gli uffici stampa già esistenti presso gli enti locali è attribuita la qualifica ed il trattamento contrattuale di redattore capo, in applicazione del contratto nazionale di lavoro giornalistico.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Luigi MAZZELLA, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 14 giugno 2007.

Il Cancelliere

F.to: FRUSCELLA

Testo integrale

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