Corte costituzionale
Sentenza n. 184/2007
Corte cost., sent. 12 giugno 2007, n. 184
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 184/2007
- Data di deposito
- 12 giugno 2007
- Data di decisione
- 5 giugno 2007
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Paolo Maddalena
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2007:184
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 231, legge n. 266 del 23 dicembre 2005
- art. 1, comma 232, legge n. 266 del 23 dicembre 2005
Parametri
- art. 8, numero 1, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 16, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 3, Costituzione
- art. 97, Costituzione
Massime
Massima n. 31357
V. titoletto.
Massima n. 31358
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 231, 232 e 233, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il quale detta le norme per la definizione in appello dei giudizi di responsabilità amministrativa dinnanzi alla Corte dei conti, censurato, in riferimento agli artt. 8, n. 1, e 16 dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige, perché, privando l'ente che ha subito il danno - la Provincia, nonché gli enti strumentali della stessa - del diritto di vedersi adeguatamente risarcire, contrasterebbe con le competenze riconosciute alla Provincia autonoma di Bolzano in materia di ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto. Le norme denunciate, infatti, investono direttamente la responsabilità amministrativa, avendo una finalità di accelerazione dei relativi giudizi e di garanzia dell'incameramento certo ed immediato della quota di risarcimento dovuto, in un quadro di consonanza con i princìpi che governano la responsabilità amministrativa, la cui disciplina rientra nella competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile e non tra le attribuzioni della Provincia autonoma di Bolzano. - Sulla riconducibilità della disciplina della responsabilità amministrativa alla competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile, v. la citata sentenza n. 345/2004.
Massima n. 31359
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione,dell'art. 1, commi 231, 232 e 233, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il quale detta le norme per la definizione in appello dei giudizi di responsabilità amministrativa dinnanzi alla Corte dei conti. Le Province autonome, infatti, possono far valere il contrasto con norme costituzionali diverse da quelle attributive di competenza legislativa soltanto se esso si risolva in una esclusione o limitazione dei poteri provinciali, senza che possano avere rilievo denunce di illogicità o di violazione di principi costituzionali che non ridondino in lesione delle sfere di competenza provinciale. - In senso conforme, v. le citate sentenze n. 116/2006, n. 383/2005 e n. 287/2004.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunce la decisioni delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse, nei confronti della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006), con il ricorso indicato in epigrafe;
1) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 231 e 232, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006), promossa, in riferimento agli artt. 8, numero 1, e 16, dello statuto speciale, approvato con il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, dalla Provincia autonoma di Bolzano con il ricorso indicato in epigrafe;
2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 231 e 232, della stessa legge n. 266 del 2005, promossa, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dalla Provincia autonoma di Bolzano con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Paolo MADDALENA, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 12 giugno 2007.
Il Cancelliere
F.to: MILANA
Testo integrale
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