Corte costituzionale

Sentenza n. 162/2007

Corte cost., sent. 8 maggio 2007, n. 162

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
162/2007
Data di deposito
8 maggio 2007
Data di decisione
18 aprile 2007
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Alfonso Quaranta
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2007:162

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 282, legge n. 266 del 23 dicembre 2005
  • art. 1, comma 283, legge n. 266 del 23 dicembre 2005
  • art. 1, comma 284, legge n. 266 del 23 dicembre 2005
  • art. 1, comma 409, legge n. 266 del 23 dicembre 2005
  • art. 1, comma 610, legge n. 266 del 23 dicembre 2005
  • art. 1, comma 282, secondo periodo, legge n. 266 del 23 dicembre 2005
  • art. 1, comma 282, (ultimo inciso), legge n. 266 del 23 dicembre 2005
  • art. 1, comma 409, lettere a) e b) (in combinato disposto), legge n. 266 del 23 dicembre 2005
  • art. 1, comma 409, lettera a) - numeri 1 e 2, legge n. 266 del 23 dicembre 2005
  • art. 1, comma 409, lettera d) - (testo originario), legge n. 266 del 23 dicembre 2005
  • art. 1, comma 409, lettera e) - (testo originario), legge n. 266 del 23 dicembre 2005

Parametri

  • art. 9, numero 10, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 474 del 28 marzo 1975
  • art. 117, comma 2, lettera m), Costituzione
  • art. 117, comma 3, Costituzione
  • art. 10, legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001
  • art. 54, numeri 1, 2 e 3, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 16, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 31, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 49, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 55, comma 1, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 4, comma 1, decreto legislativo n. 266 del 16 marzo 1992
  • art. 2, comma 1, decreto legislativo n. 266 del 16 marzo 1992
  • art. 8, numeri 1 e 29, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 3, decreto legislativo n. 266 del 16 marzo 1992
  • art. 4, comma 1, decreto legislativo n. 267 del 16 marzo 1992
  • art. 5, numero 16, statuto regione Friuli Venezia Giulia
  • art. 117, comma 6, Costituzione
  • art. 118, Costituzione
  • art. 3, decreto legislativo n. 267 del 16 marzo 1992
  • art. 8, numero 1, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 75, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 75, comma 1, lettera g), statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 75, comma 2, statuto regione Trentino Alto Adige

Massime

Massima n. 31271

V. titoletto.

Massima n. 31272

La clausola contenuta nell'art. 1, comma 610, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, secondo cui «le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti» deve ritenersi generica rispetto a norme del medesimo testo di legge che risultano formulate in termini inequivoci come riferite a tutte le Regioni e Province a autonomia differenziata. Deve perciò essere disattesa l'eccezione dell'Avvocatura dello Stato che dalla suddetta clausola desume la non applicabilità nei confronti delle Province autonome ricorrenti del divieto di sospensione delle prenotazioni delle prestazioni sanitarie costituenti livelli essenziali di assistenza disposizioni posto dal comma 282 dell'art. 1 della medesima legge n. 266 del 2005. - In senso analogo, v. sentenze nn. 105/2007, 134 e 88/2006.

Massima n. 31273

La competenza legislativa in materia di «tutela della salute» (art. 117, terzo comma, della Costituzione) è assai più ampia rispetto a quella precedente dell'«assistenza ospedaliera», ed esprime l'intento di una più netta distinzione fra la competenza regionale a legiferare in queste materie e la competenza statale, limitata alla determinazione dei principi fondamentali della disciplina. Ciò comporta che, anche in riferimento alle attribuzioni proprie delle Province autonome di Trento e di Bolzano, l'applicazione dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 trova fondamento nella maggiore estensione della «tutela della salute» rispetto alle corrispondenti competenze statutarie in materia sanitaria. La riconduzione delle attribuzioni in materia sanitaria delle Province ricorrenti all'art. 117, terzo comma, Cost. implica l'assoggettamento delle stesse ai limiti, espressi od impliciti, contenuti nel nuovo Titolo V, e, in particolare, all'esercizio della competenza esclusiva dello Stato in ordine alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, alla quale va dunque ricondotta la previsione del divieto in esame. - In senso analogo, v., citate, sentenze n. 134/2006, 270/2005 e 282/2002.

Massima n. 31274

Non è fondata la questione di costituzionalità del comma 282, nella parte in cui prescrive il divieto della sospensione delle attività di prenotazione delle prestazioni aventi ad oggetto i livelli essenziali di assistenza (L.E.A.) sanitari, promossa dalla Provincia autonoma di Bolzano e dalla Provincia autonoma di Trento, in riferimento agli artt. 9, numero 10, 16, 31, 49, 54, numeri 1, 2 e 3; 55, primo comma, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, all'art. 2 del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, e agli artt. 2, comma 1, e 4, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266. Infatti, la disposizione censurata, pur intersecando la sfera di competenza legislativa concorrente assegnata dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione alle Province autonome ricorrenti nelle materie «igiene e sanità, ivi compresa l'assistenza sanitaria e ospedaliera», nonché in quella relativa al funzionamento e alla gestione delle istituzioni ed enti sanitari, rinviene, tuttavia, il suo prevalente titolo di legittimazione nella competenza legislativa esclusiva dello Stato prevista dall'art. 117, secondo comma, lettera m) , della Costituzione. Competenza, questa, che deve ritenersi operante anche in relazione alle suddette Province autonome, in ragione dell'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001. Risultano, inoltre, inconferenti i precedenti della Corte richiamati dalle Province ricorrenti in quanto riferiti a tematiche del tutto diverse, rispetto a quella esaminata, dell'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici (sent. n. 145/2005), mentre il caso in contestazione riguarda i livelli essenziali di assistenza nella sanità, ovvero dei tempi di attesa relativi all'attività di erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria (sent. n. 80/2007), mentre l'ambito della disposizione in esame attiene alla continuità ed effettività della prestazione dei L.E.A.

Massima n. 31275

Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 282, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, limitatamente alle parole «sentite le associazioni a difesa dei consumatori e degli utenti, operanti sul proprio territorio e presenti nell'elenco previsto dall'articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206». Il vincolo procedurale a sentire le suddette associazioni, imposto dalla disposizione impugnata alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per regolare i casi in cui la sospensione dell'erogazione delle prestazioni sanitarie è consentita per la sussistenza di motivi tecnici, costituisce una disciplina marcatamente dettagliata che non può essere giustificata dalla competenza statale relativa alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni di assistenza sanitaria, prevista dall'art. 117, secondo comma, lettera m) , Cost., atteso che nel caso in esame viene in rilievo un concorso di competenze legislative delle ricorrenti Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, che rende necessario fare applicazione del principio di prevalenza, nonché, in particolare, in ragione dell'intreccio delle discipline, del criterio di leale cooperazione. - Si vedano, in senso analogo, ex multis , le citate sentenze nn. 133/2006 e 231/2005.

Massima n. 31276

Non è fondata, in relazione agli artt. 9, n. 10, 16, 31, 49, 54, nn. 1, 2 e 3, e 55, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474 e agli artt. 2, comma 1, e 4, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 282, ultimo inciso, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nella parte in cui stabilisce che anche le Province autonome informano «successivamente, con cadenza semestrale, il Ministero della salute secondo quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2002», in merito alla sospensione delle prenotazioni dovuta a motivi tecnici. Si tratta, infatti, di una previsione che introduce un apposito meccanismo di leale collaborazione tra lo Stato e le Regioni, in linea con quanto previsto dall'allegato 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2001 - come modificato dal suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 aprile 2002 - recante «Linee guida sui criteri di priorità per l'accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche e sui tempi massimi di attesa», e che al punto 6 prevede che «le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad attivare sistemi di monitoraggio dei tempi e dei procedimenti trasmettendo i relativi dati al Ministero della salute».

Massima n. 31277

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 283, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sollevata in quanto, demandando alla Commissione nazionale sull'appropriatezza delle prescrizioni competenze in materia di formazione e addestramento professionale per il personale medico e per gli utenti del Servizio sanitario, violerebbe l'art. 8, numero 29, dello Statuto di autonomia, e inoltre in quanto, prevedendo la predisposizione di linee-guida per la fissazione di criteri di priorità relativi alla appropriatezza delle prescrizioni, di forme di controllo di tale appropriatezza, nonché di promozione di analoghi meccanismi a livello regionale e aziendale, violerebbe le attribuzioni della Provincia di Bolzano in tema di assistenza sanitaria e ospedaliera. Difatti, la norma impugnata ha carattere meramente propulsivo e propositivo, tendendo unicamente a sollecitare - nell'ottica del principio di leale collaborazione - lo svolgimento delle iniziative ivi indicate, sicché essa non invade le competenze provinciali, né si sovrappone alle stesse. Esula, pertanto, dai compiti della Commissione l'adozione diretta di misure amministrative attuative, le quali restano di spettanza delle autorità che ne sono titolari. Va, altresì, rilevato, con riguardo al compito di mero studio e predisposizione di linee-guida in ordine al settore dell'appropriatezza delle prestazioni e delle relative prescrizioni, che le stesse devono essere approvate con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, e quindi mediante un procedimento fondato su un meccanismo di garanzia dell'attuazione del principio di leale collaborazione tra lo Stato e le Regioni.

Massima n. 31278

Non è fondata, in riferimento agli artt. 8, numeri 1 e 29; 9, numero 10; 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, all' art. 2 del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, agli artt. 3 e 4, comma 1, del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, all'art. 5, numero 16, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, agli artt. 117, terzo e sesto comma, e 118, primo comma, della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione tra lo Stato e le Regioni, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 283 e 284, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, riguardanti il sistema sanzionatorio, in forza del quale è attribuito alla «Commissione nazionale sull'appropriatezza delle prescrizioni» il compito di fissare i criteri per la determinazione e l'applicazione, da parte delle Regioni e delle Province autonome, delle sanzioni stabilite per la violazione del divieto di sospendere le prenotazioni nelle liste di attesa. Premesso, infatti, che la regolamentazione delle sanzioni amministrative spetta al soggetto nella cui sfera di autonomia rientra la disciplina della materia la cui inosservanza determina l'atto sanzionabile, deve ritenersi immune da censure la previsione che affida alla citata "Commissione sull'appropriatezza delle prescrizioni sanitarie" il compito di elaborare i criteri per la determinazione e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste per l'ipotesi di violazione del divieto di sospendere l'operatività delle liste di attesa, in quanto detta disciplina è riconducibile alla materia di cui all'art. 117, secondo comma, lettera m) , Cost., il che pertanto è idoneo a radicare la potestà legislativa statale in ordine anche alle relative sanzioni amministrative. - In tema di competenza sulla regolamentazione delle sanzioni amministrative, v. citate sentenze nn. 384/2005 e 12/2004.

Massima n. 31279

Non è fondata, in riferimento agli artt. 8, numeri 1 e 29; 9, numero 10; 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, all' art. 2 del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, agli artt. 3 e 4, comma 1, del d.lgs. 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 5, numero 16, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, agli artt. 117, terzo e sesto comma, e 118, primo comma, della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione tra lo Stato e le Regioni, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 283, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, riguardante la composizione della «Commissione nazionale sull'appropriatezza delle prescrizioni» e la modalità di nomina dei suoi componenti, in quanto la disciplina in questione costituisce esercizio di una competenza statale riconducibile alla materia di cui all'art. 117, secondo comma, lettera m) , Cost. D'altronde, la previsione della partecipazione alla Commissione anche di rappresentanti designati dalla Conferenza permanente Stato-Regioni può ritenersi, nella specie, adeguato strumento di leale collaborazione tra lo Stato e le Regioni.

Massima n. 31280

In relazione alla questione di legittimità costituzionale del comma 409 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che prevede una disciplina relativa ai dispositivi medici (istituzione di un repertorio nazionale generale, adempimenti a carico delle Aziende sanitarie e delle Regioni, obbligo delle aziende produttrici di versare al bilancio dello Stato un contributo rapportato alle spese di promozione), proposta dalla Provincia autonoma di Bolzano, in riferimento agli artt. 8, numero 1; 9, numero 10; 16 e 75 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e all'art. 2 del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, il jus superveniens costituito dall'art. 1, comma 825, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 non è satisfattivo delle doglianze della ricorrente, sicché non sussistono i presupposti né per il trasferimento della questione sulla disposizione sopravvenuta, non risultando garantito il rispetto del principio di effettività della tutela delle parti nei giudizi in via di azione, in quanto detto trasferimento supplirebbe impropriamente solo all'onere di impugnazione gravante sulle parti; né per dichiarare la cessazione della materia del contendere, stante il carattere non satisfattivo della normativa sopravvenuta. Pertanto, lo scrutinio di costituzionalità deve essere effettuato sul testo originario dell'art. 1, comma 409, della legge n. 266 del 2005. - Sul trasferimento della questione di legittimità costituzionale in via principale sulla normativa sopravvenuta, v. citate sentenze 449/2006, 424/2004, 533/2002, nonché ordinanza n. 137/2004.

Massima n. 31281

Non è fondata, in riferimento all'art. 9, numero 10, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e all'art. 117, terzo comma, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 409, lettere a) e b) (in combinato disposto) della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il quale condiziona l'acquisto, l'utilizzazione o la dispensa dei dispositivi medici, nell'ambito del Servizio sanitario, all'inserimento degli stessi nel repertorio nazionale. Infatti, proprio in ragione del tenore della norma impugnata, che è stata prevista per il perseguimento delle indicate finalità di razionalizzazione degli acquisti e di contenimento della spesa sanitaria, la disposizione qui censurata investe due diversi ambiti materiali. Da un lato, essa costituisce espressione della funzione di coordinamento della finanza pubblica, in quanto attraverso una razionalizzazione del sistema tende ad un coordinamento della finanza pubblica; dall'altro, afferisce alla tutela della salute, materie entrambe oggetto di potestà legislativa concorrente di Stato e Regioni, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost. Da ciò consegue che, vertendosi in materie di legislazione concorrente, lo Stato è legittimato a porre principi fondamentali, come tali vincolanti per le Regioni e per le Province autonome. Va aggiunto che non è contestabile il potere del legislatore statale di imporre agli enti autonomi, per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari, vincoli alle politiche di bilancio, anche se questi si traducono, inevitabilmente, in limitazioni indirette all'autonomia di spesa degli enti. Né è senza significato che, ai sensi delle stesse lettere a) e b) , del medesimo comma 409, la classificazione dei dispositivi è approvata, e il repertorio generale è istituito, previo accordo, sancito dalla Conferenza Stato-Regioni, e dunque con un meccanismo idoneo a garantire il pieno coinvolgimento, sotto l'aspetto della leale collaborazione istituzionale, delle Regioni e delle Province autonome. - In tema di coordinamento della finanza pubblica, v. citate sentenze nn. 417/2005 e 36/2004.

Massima n. 31282

Non è fondata, in riferimento all'art. 8, numero 1, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e, in particolare, per dedotta violazione della competenza provinciale in materia di ordinamento degli uffici, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 409, lettera a) , numeri 1 e 2, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che disciplinano gli adempimenti a carico delle Aziende sanitarie e gli obblighi informativi delle Regioni connessi all'istituzione del repertorio nazionale generale dei dispositivi medici. Infatti, la normativa oggetto di impugnazione riveste in via prevalente natura di principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica che, attraverso una razionalizzazione del sistema, tende ad un contenimento della spesa sanitaria e risulta inserita in un ambito che valorizza meccanismi di leale collaborazione tra lo Stato e le Regioni.

Massima n. 31283

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 409, lettera d) (testo originario), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per asserito contrasto con gli artt. 8, numero 1; 9, numero 10; 16 e 75 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 e l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, in quanto non prevede, in relazione ai prelievi disposti a carico delle aziende che producono o immettono in commercio dispositivi medici, la compartecipazione della Provincia al gettito nei limiti fissati dallo statuto stesso. La disposizione impugnata (a differenza di quanto previsto nel nuovo testo risultante dalla legge finanziaria per il 2007 ed estraneo all'ambito del presente giudizio) disciplina soltanto la fase della entrata tributaria, senza stabilire vincoli di destinazione del gettito derivante dal contributo, né incidere sulle modalità del successivo riparto, per cui la stessa disposizione non può ritenersi idonea a violare il parametro di cui all'art. 75, primo comma, lettera g) , e secondo comma, dello statuto di autonomia. E risulta attinente ancora alla fase del prelievo, e non a quella della successiva utilizzazione, che - sulla base della originaria previsione - rimane sostanzialmente impregiudicata, anche la norma secondo la quale «i proventi derivanti da tali versamenti sono riassegnati, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sulle corrispondenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute», senza alcuna indicazione circa la loro utilizzazione. Non sussiste pertanto un interesse giuridicamente rilevante della ricorrente ad ottenere la caducazione delle impugnate disposizioni contenute nella lettera d) del comma 409, nel suo testo originario.

Massima n. 31284

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 409, lettera e) (testo originario), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per asserito contrasto con l'art. 75, primo comma, lettera g) , e secondo comma, dello statuto di autonomia della Provincia autonoma di Bolzano, in quanto non prevede, in relazione ai prelievi disposti a carico delle aziende che producono o immettono in commercio dispositivi medici, la compartecipazione della Provincia al gettito nei limiti fissati dallo statuto stesso. La prevista tariffa costituisce, infatti, semplice corrispettivo per l'erogazione di un servizio; corrispettivo che è privo, quindi, di carattere tributario data la sua natura di prezzo. Di conseguenza, non può trovare applicazione, nella specie, la citata disposizione dell'art. 75 dello statuto di autonomia.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), promosse con i ricorsi indicati in epigrafe;

riuniti i giudizi, relativamente all'art. 1, commi 282, 283, 284 e 409 della legge n. 266 del 2005,

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 282, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), limitatamente alle parole «sentite le associazioni a difesa dei consumatori e degli utenti, operanti sul proprio territorio e presenti nell'elenco previsto dall'articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206»;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 409, lettera d), della predetta legge n. 266 del 2005, promossa dalla Provincia autonoma di Bolzano, in riferimento agli artt. 8, numero 1; 9, numero 10; 16 e 75 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) e all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474 (Norme di attuazione dello statuto per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanità), con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondate le ulteriori questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 282, della legge n. 266 del 2005, promosse dalla Provincia autonoma di Bolzano e dalla Provincia autonoma di Trento, in riferimento agli artt. 9, numero 10; 16; 31; 49; 54, numeri 1, 2 e 3; 55, primo comma, del d.P.R. n. 670 del 1972, all'art. 2 del d.P.R. n. 474 del 1975, e agli artt. 2, comma 1, e 4, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), con i ricorsi indicati in epigrafe;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 283 e 284, della legge n. 266 del 2005, promosse dalla Provincia autonoma di Bolzano, dalla Regione Emilia-Romagna, dalla Provincia autonoma di Trento e dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, in riferimento agli artt. 8, numeri 1 e 29; 9, numero 10; 16 del d.P.R. n. 670 del 1972, all' art. 2 del d.P.R. n. 474 del 1975, agli artt. 3 e 4, comma 1, del d.lgs. n. 266 del 1992, all'art. 5, numero 16, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), agli artt. 117, terzo e sesto comma, e 118, primo comma, della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione tra lo Stato e le Regioni, con i ricorsi indicati in epigrafe;

dichiara non fondate le ulteriori questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 409, della legge n. 266 del 2005, promosse dalla Provincia autonoma di Bolzano, in riferimento agli artt. 8, numero 1; 9, numero 10; 16 e 75 del d.P.R. n. 670 del 1972 e all'art. 2 del d.P.R. n. 474 del 1975, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 aprile 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Alfonso QUARANTA, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'8 maggio 2007.

Il Cancelliere

F.to: FRUSCELLA

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze