Corte costituzionale
Sentenza n. 140/2007
Corte cost., sent. 27 aprile 2007, n. 140
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 140/2007
- Data di deposito
- 27 aprile 2007
- Data di decisione
- 18 aprile 2007
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mazzella
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2007:140
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 552, legge n. 311 del 30 dicembre 2004
Parametri
Massime
Massima n. 31230
Deve essere rigettata, così come non implausibilmente motivato dal rimettente, l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 552, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, censurato, in riferimento agli artt. 103 e 25 Cost., nella parte in cui devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto le procedure ed i provvedimenti in materia di impianti di energia elettrica ex decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55. Infatti, la norma censurata, modificativa della giurisdizione, è comunque rilevante nel giudizio cautelare a quo - pur essendo entrata in vigore nel corso dello stesso - in quanto il provvedimento eventualmente concesso sarebbe inevitabilmente destinato alla inefficacia per l'impossibilità di promuovere il giudizio di merito.
Massima n. 31231
Deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità, per carenza di legittimazione del Comune ricorrente, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 552, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, censurato, in riferimento agli artt. 103 e 25 Cost., nella parte in cui devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto le procedure ed i provvedimenti in materia di impianti di energia elettrica ex decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55. Infatti, per consolidata giurisprudenza di legittimità, deve riconoscersi al Comune che deduca un danno o un pericolo di danno alla salute dei cittadini la facoltà di agire davanti al giudice ordinario.
Massima n. 31232
Deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 552, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, censurato, in riferimento agli artt. 103 e 25 Cost., nella parte in cui devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto le procedure ed i provvedimenti in materia di impianti di energia elettrica ex decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55. Non è condivisibile l'assunto secondo cui l'azione cautelare del Comune, in quanto rivolta nei confronti di società avente natura privatistica, sarebbe sufficiente ad escludere la giurisdizione amministrativa, poiché la controversia riguarda un'attività svolta da società concessionarie di un pubblico servizio, in esecuzione di provvedimenti amministrativi cui si imputano direttamente i danni temuti dai ricorrenti.
Massima n. 31233
Sono inammissibili, perché concernono aspetti di merito, le eccezioni di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 552, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sollevate dalle società Enel ed Enel produzione in ordine all'asserita impossibilità di accertare la consistenza della situazione di pericolo per la salute dipendente dalla messa in esercizio della centrale elettrica e alla sussistenza di effettive ragioni di urgenza giustificative del ricorso alla procedura promossa dal Comune.
Massima n. 31234
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 552, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, censurato, in riferimento all'art. 25 Cost., nella parte in cui devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto le procedure ed i provvedimenti in materia di impianti di energia elettrica ex decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55: su tale parametro, infatti, l'ordinanza di rimessione non si sofferma affatto, limitandosi ad enunciarlo.
Massima n. 31235
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 552, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, censurato, in riferimento all'art. 103 Cost., nella parte in cui devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto le procedure ed i provvedimenti in materia di impianti di energia elettrica ex decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55. Infatti, nella fattispecie ivi disciplinata ricorrono tutti in presupposti che la Corte ha già, in altre occasioni, ritenuto sufficienti a legittimare il riconoscimento di una giurisdizione esclusiva al giudice amministrativo, in quanto l'oggetto delle controversie è rigorosamente circoscritto alle particolari "procedure e provvedimenti", tipizzati dalla legge e concernenti una materia specifica, quella degli impianti di generazione di energia elettrica; né osta la natura "fondamentale" dei diritti coinvolti nelle controversie de quibus , non essendovi alcun principio o norma nel nostro ordinamento che riservi esclusivamente al giudice ordinario la tutela dei diritti costituzionalmente protetti. - In relazione al potere del legislatore ordinario di indicare "particolari materie", nelle quali la tutela nei confronti della P.A. investe "anche" diritti soggettivi, da attribuire alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, v. sentenze n. 191/2006 e n. 204/2004.
Per questi motivi
per questi motivi
la corte costituzionale
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 552, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2005), sollevata, in riferimento all'art. 25 della Costituzione, dal Tribunale di Civitavecchia, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dello stesso articolo 1, comma 552, della legge n. 311 del 2004 sollevata, in riferimento all'art. 103 della Costituzione, dal Tribunale di Civitavecchia, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 aprile 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Luigi MAZZELLA, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 27 aprile 2007.
Il Cancelliere
F.to: MELATTI
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze