Corte costituzionale
Sentenza n. 1/2007
Corte cost., sent. 19 gennaio 2007, n. 1
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 1/2007
- Data di deposito
- 19 gennaio 2007
- Data di decisione
- 8 gennaio 2007
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Paolo Maddalena
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2007:1
Norme oggetto del giudizio
- art. 52, regio decreto n. 1038 del 13 agosto 1933
- art. 53, regio decreto n. 1038 del 13 agosto 1933
- art. 54, regio decreto n. 1038 del 13 agosto 1933
Parametri
Massime
Massima n. 30940
Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 52, 53 e 54 del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti, approvato con R.D. 13 agosto 1933, n. 1038, nella parte in cui non prevedono che il ricorso dell'esattore sia notificato all'amministrazione finanziaria e che anche ad essa siano dati gli ulteriori avvisi. Il giudizio avverso il rifiutato rimborso di quote di imposta inesigibili cui dette norme si riferiscono, volto a definire la contestazione sorta su una partita di conto fra l'esattore e l'amministrazione finanziaria, non rientra nello schema generale dei giudizi contabili, nei quali il pubblico ministero interviene a tutela sia dell'ordinamento e degli interessi della collettività sia degli interessi concreti e particolari dei singoli e delle amministrazioni pubbliche: qui, infatti, l'azione è esercitata nel proprio esclusivo interesse dall'esattore, che è solo uno dei soggetti del rapporto contabile, mentre l'amministrazione finanziaria, che è l'altro soggetto, resta fuori dal processo. Questa diversità di trattamento contrasta con il diritto di difesa e con il principio del contraddittorio e della parità delle parti, ex artt. 24 e 111, secondo comma, Cost.. - La medesima questione era stata dichiarata inammissibile con la sentenza n. 65/1992 e manifestamente inammissibile con l'ordinanza n. 217/1992, citate. - Sull'intervento del pubblico ministero nei giudizi contabili, v., citata, sentenza n. 104/1989.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 52, 53 e 54 del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, nella parte in cui non prevedono che il ricorso dell'esattore sia notificato all'amministrazione finanziaria e che anche ad essa siano dati gli ulteriori avvisi.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 gennaio 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Paolo MADDALENA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 19 gennaio 2007.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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