Corte costituzionale
Ordinanza n. 84/2007
Corte cost., ord. 16 marzo 2007, n. 84
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 84/2007
- Data di deposito
- 16 marzo 2007
- Data di decisione
- 5 marzo 2007
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Maria Rita Saulle
- Presidente
- FLICK
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2007:84
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 31104
Deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità per irrilevanza della questione nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 7, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, censurato in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione. Infatti, il giudice a quo , oltre ad aver effettuato una sufficiente descrizione delle fattispecie sottoposte al suo giudizio, deve, nello stesso, fare applicazione della norma impugnata.
Massima n. 31105
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, dell'art. 13, comma 7, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede la nomina di un difensore di ufficio iscritto nelle liste speciali al momento dell'emissione del decreto prefettizio di espulsione. Invero, per ciò che concerne la dedotta violazione dell'art. 24, secondo comma, della Costituzione, il diritto di difesa, quale diritto inviolabile, è garantito nella sua effettività nell'ambito di qualsiasi procedimento giurisdizionale ove sia in questione una posizione giuridica sostanziale tutelata dall'ordinamento, mentre la norma censurata disciplina una fase amministrativa, ditalchè, essendo solo eventuale il ricorso all'autorità giudiziaria, la disciplina impugnata non può ritenersi in contrasto con il dedotto parametro, in quanto il destinatario del decreto di espulsione è posto nelle condizioni di potersi avvalere dei rimedi giurisdizionali che l'ordinamento appresta a difesa dei suoi diritti; per ciò che concerne la presunta violazione dell'art. 3 della Costituzione, il rimettente, denunciando l'ingiustificata disparità di trattamento che la norma censurata determinerebbe per il destinatario del decreto di espulsione rispetto al destinatario di un atto avente natura penale, pone a raffronto fattispecie assolutamente eterogenee.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 7, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Giudice di pace di Roma con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 2007.
F.to:
Giovanni Maria FLICK, Presidente
Maria Rita SAULLE, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 16 marzo 2007.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
Testo integrale
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