Corte costituzionale
Ordinanza n. 83/2007
Corte cost., ord. 16 marzo 2007, n. 83
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 83/2007
- Data di deposito
- 16 marzo 2007
- Data di decisione
- 5 marzo 2007
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ugo De Siervo
- Presidente
- FLICK
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2007:83
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 31103
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 205, secondo comma, numero 2), e 222, primo comma, cod. pen., censurati, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 Cost., nella parte in cui impongono al giudice di disporre, nei confronti dell'imputato socialmente pericoloso prosciolto per totale infermità di mente, la misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, anche nel caso in cui la pericolosità potrebbe esser fronteggiata mediante il ricovero in adeguata struttura terapeutica. Infatti, il rimettente chiede, in sostanza, la creazione di una nuova misura di sicurezza, ma, come già più volte affermato, esulano dalla sfera dei poteri della Corte interventi di carattere normativo, che comportano scelte discrezionali di esclusiva competenza del legislatore. - Sulla manifesta inammissibilità di analoga questione v., citata, ordinanza n. 254/2005. - Sulla preclusione di interventi di carattere normativo, di competenza esclusiva del legislatore v., citate, sentenza n. 228/1999 e ordinanze n. 88/2001, n. 396 e n. 333/1994, n. 24/1985. - V., altresì, citata dal rimettente, sentenza n. 253/2003.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 205, secondo comma, numero 2) e 222, primo comma, del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Torino con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 2007.
F.to:
Giovanni Maria FLICK, Presidente
Ugo DE SIERVO, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 16 marzo 2007.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
Testo integrale
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