Corte costituzionale
Ordinanza n. 71/2007
Corte cost., ord. 9 marzo 2007, n. 71
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 71/2007
- Data di deposito
- 9 marzo 2007
- Data di decisione
- 21 febbraio 2007
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Paolo Maddalena
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2007:71
Norme oggetto del giudizio
- art. 126-bis, codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
- art. 7, decreto legislativo n. 9 del 15 gennaio 2002
- decreto-legge n. 151 del 27 giugno 2003
- legge n. 214 del 1° agosto 2003
Parametri
Massime
Massima n. 31082
Deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126- bis del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall'art. 7 del d.lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, come modificato dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui dispone che i punti da decurtare per ogni singola violazione del codice della strada sono raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entro i primi tre anni dal rilascio della patente di guida. Infatti il giudice a quo descrive, sia pur sinteticamente, la fattispecie sulla quale è chiamato a giudicare e motiva in maniera plausibile sull'applicabilità della disposizione denunciata.
Massima n. 31083
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 126- bis del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall'art. 7 del d.lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, come modificato dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, censurato, in riferimento all'art. 24 Cost., nella parte in cui dispone che i punti da decurtare per ogni singola violazione del codice della strada sono raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entro i primi tre anni dal rilascio della patente di guida. Infatti, il parametro suindicato risulta meramente invocato, senza che il preteso contrasto con lo stesso della norma censurata sia sorretto da qualsivoglia motivazione. - Sulla manifesta inammissibilità per omessa motivazione in ordine al parametro evocato v., citate, ex plurimis , ordinanze n. 388/2006, n. 414 e n. 197/2005.
Massima n. 31084
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 126- bis del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall'art. 7 del d.lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, come modificato dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazione, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui dispone che i punti da decurtare per ogni singola violazione del codice della strada sono raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entro i primi tre anni dal rilascio della patente di guida. Infatti, non può reputarsi che la norma sia frutto di esercizio arbitrario della discrezionalità legislativa, in quanto la censura che prospetta la disparità di trattamento pone a raffronto situazioni eterogenee, ossia quella del conducente che abbia conseguito la patente da più di tre anni e quella del "neopatentato", che ha minor pratica nella guida e a cui si richiede maggiore prudenza. Non risulta conferente neanche il raffronto con il comma 1- bis dello stesso art. 126- bis , secondo cui, ove siano accertate contemporaneamente più violazioni del comma 1, possono essere decurtati al massimo quindici punti, salvo che si tratti di casi in cui è prevista la sospensione o la revoca della patente: infatti, la decurtazione massima di quindici punti non potrebbe comunque trovare applicazione nell'ipotesi che riguarda il giudizio a quo , per la quale è contemplata la sospensione della patente di guida. - Sulla discrezionalità legislativa in tema di individuazione delle condotte punibili e delle relative sanzioni v., citate, sentenza n. 144/2005, ordinanze n. 169 e n. 45/2006.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) – introdotto dall'art. 7 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85), come modificato dal decreto legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214 –, sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal Giudice di pace di Padova con l'ordinanza in epigrafe;
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del predetto art. 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal medesimo Giudice di pace di Padova con la stessa ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Paolo MADDALENA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 9 marzo 2007.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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