Corte costituzionale
Ordinanza n. 68/2007
Corte cost., ord. 9 marzo 2007, n. 68
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 68/2007
- Data di deposito
- 9 marzo 2007
- Data di decisione
- 21 febbraio 2007
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Paolo Maddalena
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2007:68
Norme oggetto del giudizio
- art. 14, regio decreto n. 1038 del 13 agosto 1933
Parametri
Massime
Massima n. 31078
Deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di rilevanza, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 del regolamento di procedura per i giudizi innanzi la Corte dei conti, approvato con regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, censurato in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost. Infatti, non risulta implausibile la motivazione che si ricava dall'ordinanza di rimessione circa l'applicazione della norma censurata nel giudizio a quo , nella portata che il rimettente le ascrive e che assume contraria a Costituzione.
Massima n. 31079
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 del regolamento di procedura per i giudizi innanzi la Corte dei conti, approvato con regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, censurato, in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost., nella parte in cui consente al giudice, secondo l'interpretazione del diritto vivente, di ordinare al procuratore generale (ora anche regionale) l'integrazione dell'atto di citazione con riferimento ad alcuni profili della domanda riguardanti anche l'elemento oggettivo del danno ed il nesso di causalità. Infatti, il giudice a quo non sottopone alla Corte un dubbio di costituzionalità, bensì una questione di mera interpretazione, utilizzando, quindi, impropriamente il giudizio di legittimità costituzionale, che non è volto a fornire avalli alle interpretazioni dei giudici comuni, ai quali invece spetta scegliere, tra più interpretazioni possibili, quella conforme a Costituzione. Inoltre, il giudice a quo , nell'adeguarsi ad un supposto e da lui non condiviso "diritto vivente", non ha preso in considerazione altri orientamenti della giurisprudenza, così omettendo di esplorare la possibilità di pervenire, in via interpretativa, alla soluzione che egli ritiene conforme a Costituzione. - In senso conforme, v., citate, ex plurimis , ordinanze n. 299, n. 114, n. 64 e n. 28/2006; n. 420 e n. 306/2005.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 del regolamento di procedura per i giudizi innanzi la Corte dei conti, approvato con regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, dalla Corte dei conti, terza sezione giurisdizionale centrale, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Paolo MADDALENA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 9 marzo 2007.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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