Corte costituzionale

Ordinanza n. 68/2007

Corte cost., ord. 9 marzo 2007, n. 68

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
68/2007
Data di deposito
9 marzo 2007
Data di decisione
21 febbraio 2007
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Paolo Maddalena
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2007:68

Norme oggetto del giudizio

  • art. 14, regio decreto n. 1038 del 13 agosto 1933

Parametri

Massime

Massima n. 31078

Deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di rilevanza, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 del regolamento di procedura per i giudizi innanzi la Corte dei conti, approvato con regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, censurato in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost. Infatti, non risulta implausibile la motivazione che si ricava dall'ordinanza di rimessione circa l'applicazione della norma censurata nel giudizio a quo , nella portata che il rimettente le ascrive e che assume contraria a Costituzione.

Massima n. 31079

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 del regolamento di procedura per i giudizi innanzi la Corte dei conti, approvato con regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, censurato, in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost., nella parte in cui consente al giudice, secondo l'interpretazione del diritto vivente, di ordinare al procuratore generale (ora anche regionale) l'integrazione dell'atto di citazione con riferimento ad alcuni profili della domanda riguardanti anche l'elemento oggettivo del danno ed il nesso di causalità. Infatti, il giudice a quo non sottopone alla Corte un dubbio di costituzionalità, bensì una questione di mera interpretazione, utilizzando, quindi, impropriamente il giudizio di legittimità costituzionale, che non è volto a fornire avalli alle interpretazioni dei giudici comuni, ai quali invece spetta scegliere, tra più interpretazioni possibili, quella conforme a Costituzione. Inoltre, il giudice a quo , nell'adeguarsi ad un supposto e da lui non condiviso "diritto vivente", non ha preso in considerazione altri orientamenti della giurisprudenza, così omettendo di esplorare la possibilità di pervenire, in via interpretativa, alla soluzione che egli ritiene conforme a Costituzione. - In senso conforme, v., citate, ex plurimis , ordinanze n. 299, n. 114, n. 64 e n. 28/2006; n. 420 e n. 306/2005.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 del regolamento di procedura per i giudizi innanzi la Corte dei conti, approvato con regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, dalla Corte dei conti, terza sezione giurisdizionale centrale, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Paolo MADDALENA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 9 marzo 2007.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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