Corte costituzionale

Ordinanza n. 47/2007

Corte cost., ord. 20 febbraio 2007, n. 47

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
47/2007
Data di deposito
20 febbraio 2007
Data di decisione
5 febbraio 2007
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Mazzella
Presidente
FLICK
ECLI
ECLI:IT:COST:2007:47

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 31033

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 186, comma 2, e 187, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, come sostituiti dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2003, n. 214, censurati, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, primo e secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui attribuiscono la competenza a giudicare sul reato di guida in stato di alterazione da sostanza stupefacente al giudice di pace anziché al tribunale ordinario, come previsto per il reato di guida in stato di ebbrezza di cui all'art. 186, comma 2, dello stesso codice della strada. Invero, il giudice rimettente non fornisce alcuna motivazione sulle ragioni che lo inducono a scartare l'interpretazione alternativa, pur espressa in un recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il richiamo dell'art. 186, comma 2, del codice della strada, contenuto nel settimo comma del novellato art. 187, deve ritenersi riferito, nell'intenzione del legislatore, sia al trattamento sanzionatorio che alla disciplina sulla competenza, in tal modo sottraendosi alla necessità di motivare sull'impossibilità di interpretare la norma in senso conforme a Costituzione. - In senso conforme v. citate, ordinanze n. 272, 187, 143 e 57/2006, n. 306/2005, sentenza n. 188/1995 e ordinanza n. 63/1989.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 186, comma 2 e 187, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada), come sostituiti dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2003, n. 214, sollevata, in relazione all'art. 3, primo comma e 24, primo e secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Genova, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 2007.

F.to:

Giovanni Maria FLICK, Presidente

Luigi MAZZELLA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 20 febbraio 2007.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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