Corte costituzionale

Ordinanza n. 46/2007

Corte cost., ord. 20 febbraio 2007, n. 46

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
46/2007
Data di deposito
20 febbraio 2007
Data di decisione
5 febbraio 2007
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Franco Gallo
Presidente
FLICK
ECLI
ECLI:IT:COST:2007:46

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 31032

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 204- bis , comma 1, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall'art. 4, comma 1- septies , del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 1 agosto 2003, n. 214, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui prevede che il ricorso al giudice di pace, in opposizione al verbale di contestazione di violazione del codice della strada, non può essere proposto dal trasgressore o dagli altri soggetti indicati nell'art. 196 dello stesso codice, qualora sia stato effettuato, se consentito, il pagamento in misura ridotta: infatti, questione analoga è stata dichiarata non fondata con la sent. n. 468/2005 ed il rimettente non ha prospettato profili diversi da quelli già esaminati o comunque tali da indurre la Corte a modificare il proprio orientamento. - V., citato, il precedente specifico di cui alla sentenza n. 468/2005. - Sul fatto che, con il pagamento in misura ridotta, l'interessato manifesta la volontà di prestare acquiescenza all'accertamento della responsabilità per le violazioni contestate v., citate, le sentenze Cass. n. 3735/2004 e n. 2862/2005.

Per questi motivi

per questi motivi

La Corte costituzionale

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 204-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall'art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 1° agosto 2003, n. 214, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Giudice di pace di Gorizia con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 2007.

F.to:

Giovanni Maria FLICK, Presidente

Franco GALLO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 20 febbraio 2007.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze