Corte costituzionale
Ordinanza n. 46/2007
Corte cost., ord. 20 febbraio 2007, n. 46
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 46/2007
- Data di deposito
- 20 febbraio 2007
- Data di decisione
- 5 febbraio 2007
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Franco Gallo
- Presidente
- FLICK
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2007:46
Norme oggetto del giudizio
- art. 204-bis, comma 1, codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
- art. 4, comma 1, septies, decreto-legge n. 151 del 27 giugno 2003
- legge n. 214 del 1° agosto 2003
Parametri
Massime
Massima n. 31032
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 204- bis , comma 1, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall'art. 4, comma 1- septies , del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 1 agosto 2003, n. 214, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui prevede che il ricorso al giudice di pace, in opposizione al verbale di contestazione di violazione del codice della strada, non può essere proposto dal trasgressore o dagli altri soggetti indicati nell'art. 196 dello stesso codice, qualora sia stato effettuato, se consentito, il pagamento in misura ridotta: infatti, questione analoga è stata dichiarata non fondata con la sent. n. 468/2005 ed il rimettente non ha prospettato profili diversi da quelli già esaminati o comunque tali da indurre la Corte a modificare il proprio orientamento. - V., citato, il precedente specifico di cui alla sentenza n. 468/2005. - Sul fatto che, con il pagamento in misura ridotta, l'interessato manifesta la volontà di prestare acquiescenza all'accertamento della responsabilità per le violazioni contestate v., citate, le sentenze Cass. n. 3735/2004 e n. 2862/2005.
Per questi motivi
per questi motivi
La Corte costituzionale
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 204-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall'art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 1° agosto 2003, n. 214, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Giudice di pace di Gorizia con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 2007.
F.to:
Giovanni Maria FLICK, Presidente
Franco GALLO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 20 febbraio 2007.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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