Corte costituzionale

Ordinanza n. 456/2007

Corte cost., ord. 28 dicembre 2007, n. 456

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
456/2007
Data di deposito
28 dicembre 2007
Data di decisione
13 dicembre 2007
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Maria Flick
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2007:456

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 32009

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 197- bis, comma 4, del codice di procedura penale, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost., nella parte in cui non prevede che il soggetto nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di applicazione della pena - e che, nel relativo procedimento, abbia negato la propria responsabilità ovvero non abbia reso alcuna dichiarazione - non possa essere obbligato a deporre, quale testimone, sui fatti oggetto della sentenza medesima. La scelta operata dal legislatore di garantire, in relazione al successivo obbligo testimoniale, maggior cautela per l'imputato condannato a seguito di giudizio, rispetto a quello che abbia scelto di definire la propria posizione processuale mediante il "patteggiamento", risulta non irragionevole alla stregua delle differenti caratteristiche strutturali dei due riti; inoltre il diritto di difesa del soggetto già destinatario di una sentenza di applicazione della pena e chiamato poi a deporre sui fatti oggetto della sentenza medesima è adeguatamente salvaguardato: sia dalle garanzie connaturate alle modalità di audizione di quel soggetto come "testimone assistito", sia dal complesso di garanzie - di diretta derivazione dal precetto costituzionale - che risultano attuate in altre norme del sistema, quali quelle del comma 5 del medesimo art. 197 -bis e del comma 2 dell'art. 198, per il codice di rito, o dell'art. 384 per il codice sostanziale. - Sulle diversità che caratterizzano i due tipi di giudizio posti a raffronto e le sentenze che ne costituiscono l'epilogo, v. le citate sentenze n. 313/1990 e n. 251/1991.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 197-bis, comma 4, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Imperia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Giovanni Maria FLICK, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 28 dicembre 2007.

Il Cancelliere

F.to: MILANA

Testo integrale

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