Corte costituzionale
Ordinanza n. 456/2007
Corte cost., ord. 28 dicembre 2007, n. 456
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 456/2007
- Data di deposito
- 28 dicembre 2007
- Data di decisione
- 13 dicembre 2007
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Maria Flick
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2007:456
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 32009
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 197- bis, comma 4, del codice di procedura penale, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost., nella parte in cui non prevede che il soggetto nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di applicazione della pena - e che, nel relativo procedimento, abbia negato la propria responsabilità ovvero non abbia reso alcuna dichiarazione - non possa essere obbligato a deporre, quale testimone, sui fatti oggetto della sentenza medesima. La scelta operata dal legislatore di garantire, in relazione al successivo obbligo testimoniale, maggior cautela per l'imputato condannato a seguito di giudizio, rispetto a quello che abbia scelto di definire la propria posizione processuale mediante il "patteggiamento", risulta non irragionevole alla stregua delle differenti caratteristiche strutturali dei due riti; inoltre il diritto di difesa del soggetto già destinatario di una sentenza di applicazione della pena e chiamato poi a deporre sui fatti oggetto della sentenza medesima è adeguatamente salvaguardato: sia dalle garanzie connaturate alle modalità di audizione di quel soggetto come "testimone assistito", sia dal complesso di garanzie - di diretta derivazione dal precetto costituzionale - che risultano attuate in altre norme del sistema, quali quelle del comma 5 del medesimo art. 197 -bis e del comma 2 dell'art. 198, per il codice di rito, o dell'art. 384 per il codice sostanziale. - Sulle diversità che caratterizzano i due tipi di giudizio posti a raffronto e le sentenze che ne costituiscono l'epilogo, v. le citate sentenze n. 313/1990 e n. 251/1991.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 197-bis, comma 4, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Imperia con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Giovanni Maria FLICK, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 28 dicembre 2007.
Il Cancelliere
F.to: MILANA
Testo integrale
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