Corte costituzionale
Ordinanza n. 448/2007
Corte cost., ord. 21 dicembre 2007, n. 448
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 448/2007
- Data di deposito
- 21 dicembre 2007
- Data di decisione
- 12 dicembre 2007
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mazzella
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2007:448
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge n. 1397 del 27 novembre 1960
- art. 1, comma 203, legge n. 662 del 23 dicembre 1996
- art. 1, legge n. 613 del 22 luglio 1966
- art. 2, legge n. 613 del 22 luglio 1966
Parametri
Massime
Massima n. 31992
E' manifestamente inammissibile, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 27 novembre 1960, n. 1397 (Assicurazione obbligatoria contro le malattie per esercenti attività commerciali), come modificato da ultimo, dall'art. 1, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), nella parte in cui nulla dispongono circa l'iscrivibilità dei familiari collaboratori del farmacista presso la Gestione Commercianti dell'INPS, dal momento che il giudice rimettente ha trascurato di fornire adeguata motivazione sia sul contenuto delle norme censurate, nel loro significato all'interno del complessivo sistema normativo, sia sulla effettiva impraticabilità di una diversa interpretazione delle stesse conforme a Costituzione. - V., ex plurimis , ordinanze n. 272/2006, n. 86/2006 e n. 427/2005.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi) e dell'art. 1 della legge 27 novembre 1960, n. 1397 (Assicurazione obbligatoria contro le malattie per esercenti attività commerciali), come modificato da ultimo, dall'art. 1, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) sollevata – in riferimento agli articoli 3 e 38, secondo comma della Costituzione – dal Tribunale di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Luigi MAZZELLA, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 21 dicembre 2007.
Il Cancelliere
F.to: MELATTI
Testo integrale
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