Corte costituzionale
Ordinanza n. 446/2007
Corte cost., ord. 21 dicembre 2007, n. 446
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 446/2007
- Data di deposito
- 21 dicembre 2007
- Data di decisione
- 12 dicembre 2007
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alfio Finocchiaro
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2007:446
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 31990
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui prevede che - per la procedura di eredità giacente di cui sia dichiarata la cessazione per carenza (originaria o sopravvenuta) di attività, iniziata su istanza della persona interessata - sia quest'ultima, anziché l'Erario, a provvedere alle spese ed agli onorari del curatore. La norma censurata, la quale stabilisce che «Ciascuna parte provvede alle spese degli atti processuali che compie e di quelli che chiede e le anticipa per gli atti necessari al processo quando l'anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal magistrato», non viola l'art. 3 Cost., sotto il profilo della disparità di trattamento rispetto alla posizione del curatore fallimentare, quale risultante a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 146 del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002, della mancata previsione tra le spese anticipate dall'erario delle spese e degli onorari al curatore del fallimento, attesa la disomogeneità della posizione del curatore del fallimento rispetto a quella del curatore dell'eredità giacente, né l'art. 24 Cost., in quanto il regolamento delle spese processuali non incide sulla tutela giurisdizionale del diritto di chi agisce o si difende in giudizio, non potendosi sostenere che la possibilità di addossare allo Stato le spese sostenute in un procedimento di volontaria giurisdizione consenta alla parte di meglio difendere la sua posizione e di apprestare le sue difese. - Sull'ampia discrezionalità spettante al legislatore nel dettare le norme processuali, con il solo limite della non irrazionale predisposizione degli strumenti di tutela, v. le citate ordinanze n. 295/1996 e n. 117/1999. - Sulla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 146 d.P.R. n. 115 del 2002, v. la citata sentenza n. 174/2006.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia-Testo A), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Potenza, in composizione monocratica, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso, in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Alfio FINOCCHIARO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 21 dicembre 2007.
Il Cancelliere
F.to: MELATTI
Testo integrale
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