Corte costituzionale

Ordinanza n. 445/2007

Corte cost., ord. 21 dicembre 2007, n. 445

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
445/2007
Data di deposito
21 dicembre 2007
Data di decisione
12 dicembre 2007
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Alfio Finocchiaro
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2007:445

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 31989

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 297, comma 3, del codice di procedura penale, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 13, comma 5, della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il divieto delle contestazioni a catena si applichi anche a fatti diversi non connessi, oggetto di indagine in procedimenti separati ma pendenti presso la stessa autorità giudiziaria, quando risulti che gli elementi per emettere la nuova ordinanza per il secondo fatto, commesso prima dell'emissione della prima ordinanza, fossero già desumibili dagli atti del relativo procedimento al momento dell'emissione della stessa ordinanza. Il rimettente ha infatti omesso di valutare se esistesse la possibilità di pervenire, in via interpretativa, ad una soluzione conforme alla Costituzione, nel senso, affermato dalla Corte di Cassazione, che «quando in differenti procedimenti, non legati da connessione qualificata, vengono emesse più ordinanze cautelari per fatti diversi e gli elementi giustificativi della seconda erano già desumibili dagli atti al momento della emissione della prima, è da ritenere che i termini della seconda ordinanza debbano decorrere dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima, se i due procedimenti sono in corso davanti alla stessa autorità giudiziaria e la loro separazione può essere frutto di una scelta del pubblico ministero». - Sulla manifesta inammissibilità di questioni sollevate senza la previa verifica della possibilità di un'interpretazione conforme a Costituzione, v. la citata ordinanza n. 129/2007.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi;

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 297, comma 3, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 13, quinto comma, della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Reggio Calabria, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Alfio FINOCCHIARO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 21 dicembre 2007.

Il Cancelliere

F.to: MELATTI

Testo integrale

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