Corte costituzionale

Ordinanza n. 439/2007

Corte cost., ord. 20 dicembre 2007, n. 439

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
439/2007
Data di deposito
20 dicembre 2007
Data di decisione
12 dicembre 2007
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Paolo Maddalena
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2007:439

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 31973

E' manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 181, comma 1- quinquies , del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, comma aggiunto dall'art. 1, comma 36, lettera c ) , della legge 15 dicembre 2004, n. 308, nella parte in cui non prevede l'estinzione anche del reato edilizio di cui all'art. 44, comma 1, lettera b ) , del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, «in caso di demolizione dell'opera abusiva ad opera del trasgressore prima che venga disposta d'ufficio dall'autorità amministrativa, e comunque prima che intervenga la condanna». Questione analoga è stata già dichiarata manifestamente infondata sul presupposto che, non essendo possibile una pronuncia additiva tesa ad estendere una disposizione derogatoria ed eccezionale a meno che non sussista piena identità di funzione tra le discipline poste a raffronto, deve escludersi, in considerazione della natura degli oggetti giuridici protetti dalle norme incriminatrici, la prospettata identità tra le ipotesi criminose poste a raffronto dal rimettente (sentenza n. 149 del 2005; ordinanze nn. 327 del 2000, 46 del 2001 e 144 del 2007) (1). - Sulla medesima questione, v. la citata ordinanza n. 144/2007. - Sulla diversità dell'oggetto giuridico dei reati edilizi e di quelli paesaggistici, v. le citate ordinanze nn. 327/2000 e 46/2001. - In particolare, sulla identificazione dell'oggetto nei reati paesistici e ambientali, v. le citate sentenze nn. 367 e 378/2007.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 181, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), comma aggiunto dall'art. 1, comma 36, lettera c), della legge 15 dicembre 2004, n. 308 (Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Grosseto, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Paolo MADDALENA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 20 dicembre 2007.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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