Corte costituzionale
Ordinanza n. 433/2007
Corte cost., ord. 14 dicembre 2007, n. 433
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 433/2007
- Data di deposito
- 14 dicembre 2007
- Data di decisione
- 10 dicembre 2007
- Esito
- Restituzione degli atti
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alfonso Quaranta
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2007:433
Norme oggetto del giudizio
- art. 126-bis, comma 2, codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
- art. 7, comma 1, decreto legislativo n. 9 del 15 gennaio 2002
- art. 7, comma 3, lettera b), decreto-legge n. 151 del 27 giugno 2003
- legge n. 214 del 1° agosto 2003
- art. 180, comma 8, in combinato disposto, codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
Parametri
Massime
Massima n. 31967
Va disposta la restituzione al rimettente degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., del combinato disposto dell'art. 126- bis , comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, nel testo risultante all'esito della modifica apportata dall'art. 7, comma 3, lettera b) , del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, e dell'art. 180, comma 8, del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992. Successivamente all'ordinanza di rimessione, infatti, il testo dell'art. 126- bis , comma 2, è stato modificato dal comma 164 dell'art. 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, inserito dalla relativa legge di conversione 24 novembre 2006, n. 286, risultando le conseguenze della mancata comunicazione «dei dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione» oggetto di una nuova disciplina, per la quale il «proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000», sicché si rende necessaria una rinnovata valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Giudice di pace di Pisa.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Alfonso QUARANTA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 14 dicembre 2007.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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