Corte costituzionale

Ordinanza n. 426/2007

Corte cost., ord. 12 dicembre 2007, n. 426

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
426/2007
Data di deposito
12 dicembre 2007
Data di decisione
10 dicembre 2007
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Paolo Maria Napolitano
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2007:426

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, decreto-legge n. 253 del 12 novembre 2002
  • art. 62, comma 1, legge n. 289 del 27 dicembre 2002

Parametri

Massime

Massima n. 31945

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 12 novembre 2002, n. 253, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 25, comma secondo, della Costituzione, poiché, avendo effetto retroattivo, andrebbe ad incidere, in materia tributaria, su di un rapporto ormai esaurito, in tal modo pregiudicando irragionevolmente la posizione di quanti, avendo effettuato investimenti in zone svantaggiate, ritenevano di potersi avvalere delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. A prescindere dalla circostanza che tale decreto-legge, non convertito nei termini, è decaduto e, quindi, ha perso efficacia sin dall'inizio, già anteriormente allo spirare del termine per la conversione in legge di tale atto, l'art. 1 era stato oggetto di espressa abrogazione da parte dell'art. 62, comma 7, della legge n. 289 del 2002; incombeva quindi sul rimettente l'onere di motivare in ordine alla perdurante rilevanza nel giudizio a quo della norma abrogata. - In senso analogo, cfr. le citate ordinanze n. 187 e n. 31/2007 e n. 254/1995.

Massima n. 31946

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 62, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 25, comma secondo, della Costituzione poiché, avendo effetto retroattivo, andrebbe ad incidere, in materia tributaria, su di un rapporto ormai esaurito, in tal modo pregiudicando irragionevolmente la posizione di quanti, avendo effettuato investimenti in zone svantaggiate, ritenevano di potersi avvalere delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Infatti, il rimettente non offre una descrizione della fattispecie concreta posta al suo giudizio, tale da permettere l'apprezzamento della rilevanza della questione stessa nel giudizio a quo .

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 12 novembre 2002, n. 253 (Disposizioni urgenti in materia tributaria), e dell'art. 62, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2003), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 25, comma secondo, della Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale della Campania con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 12 dicembre 2007.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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