Corte costituzionale
Ordinanza n. 426/2007
Corte cost., ord. 12 dicembre 2007, n. 426
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 426/2007
- Data di deposito
- 12 dicembre 2007
- Data di decisione
- 10 dicembre 2007
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Paolo Maria Napolitano
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2007:426
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, decreto-legge n. 253 del 12 novembre 2002
- art. 62, comma 1, legge n. 289 del 27 dicembre 2002
Parametri
Massime
Massima n. 31945
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 12 novembre 2002, n. 253, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 25, comma secondo, della Costituzione, poiché, avendo effetto retroattivo, andrebbe ad incidere, in materia tributaria, su di un rapporto ormai esaurito, in tal modo pregiudicando irragionevolmente la posizione di quanti, avendo effettuato investimenti in zone svantaggiate, ritenevano di potersi avvalere delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. A prescindere dalla circostanza che tale decreto-legge, non convertito nei termini, è decaduto e, quindi, ha perso efficacia sin dall'inizio, già anteriormente allo spirare del termine per la conversione in legge di tale atto, l'art. 1 era stato oggetto di espressa abrogazione da parte dell'art. 62, comma 7, della legge n. 289 del 2002; incombeva quindi sul rimettente l'onere di motivare in ordine alla perdurante rilevanza nel giudizio a quo della norma abrogata. - In senso analogo, cfr. le citate ordinanze n. 187 e n. 31/2007 e n. 254/1995.
Massima n. 31946
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 62, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 25, comma secondo, della Costituzione poiché, avendo effetto retroattivo, andrebbe ad incidere, in materia tributaria, su di un rapporto ormai esaurito, in tal modo pregiudicando irragionevolmente la posizione di quanti, avendo effettuato investimenti in zone svantaggiate, ritenevano di potersi avvalere delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Infatti, il rimettente non offre una descrizione della fattispecie concreta posta al suo giudizio, tale da permettere l'apprezzamento della rilevanza della questione stessa nel giudizio a quo .
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 12 novembre 2002, n. 253 (Disposizioni urgenti in materia tributaria), e dell'art. 62, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2003), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 25, comma secondo, della Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale della Campania con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 12 dicembre 2007.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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