Corte costituzionale
Ordinanza n. 414/2007
Corte cost., ord. 5 dicembre 2007, n. 414
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 414/2007
- Data di deposito
- 5 dicembre 2007
- Data di decisione
- 22 novembre 2007
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ugo De Siervo
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2007:414
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge della Regione Veneto n. 29 del 7 novembre 2003
- art. 1, legge della Regione Veneto n. 30 del 7 novembre 2003
Parametri
Massime
Massima n. 31929
Nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale sono inammissibili gli interventi in giudizio di coloro che non rivestono la qualità di parte nei giudizi a quibus , posto che possono partecipare al giudizio incidentale di legittimità costituzionale le sole parti del giudizio principale e i terzi portatori di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio. - Negli stessi termini, v., citata, sentenza n. 314/2007.
Massima n. 31930
Deve essere disposta la restituzione degli atti al giudice rimettente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Veneto 7 novembre 2003, n. 29, e dell'art. 1 della legge della Regione Veneto 7 novembre 2003, n. 30. Invero, nelle more del giudizio incidentale, è sopravvenuta la legge della Regione Veneto 16 agosto 2007, n. 23, i cui artt. 6 e 7 hanno introdotto un comma 1- bis nel testo rispettivamente della legge regionale n. 29 del 2003 e della legge regionale n. 30 del 2003, stabilendo che «alla sede farmaceutica di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 104 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 "Testo unico delle leggi sanitarie", come sostituito dall'articolo 2 della legge 8 novembre 1991, n. 362 "Norme di riordino del settore farmaceutico" nonché quelle dell'articolo 1 della legge regionale 6 luglio 1993, n. 28 "Norme di applicazione della legge 8 novembre 1991, n. 362, sul riordino del settore farmaceutico", fatta salva l'ipotesi in cui la Giunta regionale riconosca il venir meno dei presupposti che ne hanno legittimato l'istituzione». Conseguentemente, alla luce delle intervenute modifiche normative, spetta al giudice a quo provvedere ad una nuova valutazione sulla rilevanza e la non manifesta infondatezza delle questioni proposte. - In merito alla necessità di una nuova valutazione sulla rilevanza e non manifesta infondatezza della questione nell'ipotesi di sopravvenuto mutamento normativo, v. citate, ordinanze nn. 244 e 143/2007.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara inammissibili gli interventi di Federfarma-Federazione nazionale unitaria dei titolari di farmacia italiana e di Federfarma Veneto-Unione regionale dei titolari di farmacia italiani;
ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale per il Veneto.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Ugo DE SIERVO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 5 dicembre 2007.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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