Corte costituzionale

Ordinanza n. 408/2007

Corte cost., ord. 30 novembre 2007, n. 408

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
408/2007
Data di deposito
30 novembre 2007
Data di decisione
21 novembre 2007
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Maria Flick
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2007:408

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 31918

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 154, comma 1, c.p.p., censurato, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede che l'invito, rivolto alla persona offesa dal reato di cui è noto il luogo di residenza o di dimora all'estero, di dichiarare o eleggere il domicilio nel territorio dello Stato ai fini delle notificazioni, debba contenere l'enunciazione sommaria del «fatto-reato» e degli articoli di legge violati. Invero, il rimettente, per ciò che concerne gli articoli di legge violati, ha sollevato una questione priva di rilevanza nel giudizio a quo, in quanto l'invito spedito alle persone offese conteneva, di fatto, l'indicazione della norma violata (art. 589 del codice penale); per ciò che concerne l'ulteriore requisito dell'invito, ossia la sommaria enunciazione del «fatto-reato», la motivazione sulla rilevanza della questione, offerta dall'ordinanza di rimessione, è del tutto insufficiente e inidonea, avendo il giudice a quo fornito una descrizione incompleta della vicenda oggetto del giudizio principale. Inoltre, il giudice a quo non ha tenuto conto del fatto che l'ipotetica sanzione di nullità dell'invito carente della sommaria enunciazione del fatto - di cui è chiesta alla Corte l'introduzione - risulterebbe soggetta, in base all'art. 181, comma 1, c.p.p., al regime delle nullità relative, sicché non potrebbe essere rilevata d'ufficio, ma solo su eccezione di parte (che non risulti esservi stata).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 154, comma 1, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Velletri, sezione distaccata di Albano Laziale, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 novembre 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Giovanni Maria FLICK, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 30 novembre 2007.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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