Corte costituzionale
Ordinanza n. 405/2007
Corte cost., ord. 30 novembre 2007, n. 405
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 405/2007
- Data di deposito
- 30 novembre 2007
- Data di decisione
- 21 novembre 2007
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mazzella
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2007:405
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 31915
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 82 e 91 c.p.c., censurati, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui - secondo il «diritto vivente costituito dalla costante giurisprudenza di legittimità» - dispongono che le spese di lite vanno comunque poste a carico della parte soccombente e non del difensore, anche quando, la soccombenza è ascrivibile esclusivamente alla intempestiva proposizione dell'appello da parte dell'avvocato, in violazione dell'obbligo di normale diligenza professionale. Invero, non è irragionevole la scelta del legislatore di mantenere separato il piano sostanziale del mandato alla lite, regolato dalle norme civilistiche del mandato, da quello strettamente processuale della soccombenza, funzionale alle esigenze proprie del giudizio, nel quale confluiscono aspetti pubblicistici riguardanti anche l'esigenza di assicurare la difesa tecnica e di garantire una equilibrata posizione delle parti in lite. Inoltre, non può essere evocato come tertium comparationis l'art. 94 cod. proc. civ., in quanto esso concerne l'istituto - del tutto distinto dalla rappresentanza tecnica - della "parte in senso formale", che assume la qualità di parte per rappresentare quella "sostanziale" o per integrarne la capacità, così come è del tutto privo di fondamento il richiamo dell'art. 24 Cost., in ordine alla dedotta violazione del diritto di difesa della parte, essendo sempre fatto salvo il diritto di questa di agire in separata sede nei confronti del difensore negligente, in base alle regole della responsabilità professionale. - In merito alla discrezionalità del legislatore nella materia processuale purché sia salvaguardato il limite della ragionevolezza, v., citata, ordinanza n. 383/1987.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 82 e 91 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte di appello di Torino con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 novembre 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Luigi MAZZELLA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 30 novembre 2007.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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