Corte costituzionale

Ordinanza n. 405/2007

Corte cost., ord. 30 novembre 2007, n. 405

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
405/2007
Data di deposito
30 novembre 2007
Data di decisione
21 novembre 2007
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Mazzella
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2007:405

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 31915

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 82 e 91 c.p.c., censurati, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui - secondo il «diritto vivente costituito dalla costante giurisprudenza di legittimità» - dispongono che le spese di lite vanno comunque poste a carico della parte soccombente e non del difensore, anche quando, la soccombenza è ascrivibile esclusivamente alla intempestiva proposizione dell'appello da parte dell'avvocato, in violazione dell'obbligo di normale diligenza professionale. Invero, non è irragionevole la scelta del legislatore di mantenere separato il piano sostanziale del mandato alla lite, regolato dalle norme civilistiche del mandato, da quello strettamente processuale della soccombenza, funzionale alle esigenze proprie del giudizio, nel quale confluiscono aspetti pubblicistici riguardanti anche l'esigenza di assicurare la difesa tecnica e di garantire una equilibrata posizione delle parti in lite. Inoltre, non può essere evocato come tertium comparationis l'art. 94 cod. proc. civ., in quanto esso concerne l'istituto - del tutto distinto dalla rappresentanza tecnica - della "parte in senso formale", che assume la qualità di parte per rappresentare quella "sostanziale" o per integrarne la capacità, così come è del tutto privo di fondamento il richiamo dell'art. 24 Cost., in ordine alla dedotta violazione del diritto di difesa della parte, essendo sempre fatto salvo il diritto di questa di agire in separata sede nei confronti del difensore negligente, in base alle regole della responsabilità professionale. - In merito alla discrezionalità del legislatore nella materia processuale purché sia salvaguardato il limite della ragionevolezza, v., citata, ordinanza n. 383/1987.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 82 e 91 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte di appello di Torino con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 novembre 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Luigi MAZZELLA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 30 novembre 2007.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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