Corte costituzionale
Ordinanza n. 377/2007
Corte cost., ord. 9 novembre 2007, n. 377
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 377/2007
- Data di deposito
- 9 novembre 2007
- Data di decisione
- 5 novembre 2007
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Sabino Cassese
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2007:377
Norme oggetto del giudizio
- art. 7, comma 2, lettera a), legge n. 212 del 27 luglio 2000
Parametri
Massime
Massima n. 31799
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 2, lettera a ), della legge 27 luglio 2000, n. 212, censurato, in riferimento agli articoli 3, primo comma, e 97 della Costituzione, nella parte in cui prevede che gli atti dei concessionari della riscossione "devono tassativamente indicare" - fra l'altro - il responsabile del procedimento. Invero, l'art. 7 della legge n. 212 del 2000 si applica ai procedimenti tributari (oltre che dell'amministrazione finanziaria) dei concessionari della riscossione, in quanto soggetti privati cui compete l'esercizio di funzioni pubbliche, e tali procedimenti comprendono sia i cosiddetti «procedimenti di massa» (che culminano, cioè, in provvedimenti di contenuto omogeneo o standardizzato nei confronti di innumerevoli destinatari), sia quelli di natura non discrezionale. Inoltre, l'obbligo imposto ai concessionari di indicare nelle cartelle di pagamento il responsabile del procedimento ha lo scopo di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa, la piena informazione del cittadino (anche ai fini di eventuali azioni nei confronti del responsabile) e la garanzia del diritto di difesa, che sono altrettanti aspetti del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione sanciti dall'art. 97, primo comma, Cost. - In relazione all'applicabilità ai procedimenti tributari della legge generale sul procedimento amministrativo n. 241 del 1990 anche precedentemente l'entrata in vigore della legge n. 212 del 2000, recante lo statuto dei diritti del contribuente, vedi, citata, ordinanza n. 117/2000.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 2, lettera a), della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), sollevata dalla Commissione tributaria regionale di Venezia, in riferimento agli articoli 3, primo comma, e 97 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.
Cosi deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Sabino CASSESE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 9 novembre 2007.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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