Corte costituzionale
Ordinanza n. 376/2007
Corte cost., ord. 9 novembre 2007, n. 376
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 376/2007
- Data di deposito
- 9 novembre 2007
- Data di decisione
- 5 novembre 2007
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mazzella
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2007:376
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 31798
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 350 cod. proc. civ., censurato, in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost., nella parte in cui, affermando il principio di collegialità della trattazione dell'appello, non consentirebbe la delega a un giudice monocratico dell'assunzione di prove fuori dalla circoscrizione del tribunale ove ha sede la Corte d'appello. Infatti, a prescindere da ogni valutazione sulla fondatezza di tale interpretazione, il rimettente dubita della ragionevolezza della norma muovendo da considerazioni che, facendo riferimento a meri inconvenienti di fatto, assumono il carattere di rilievi di opportunità, estranei al controllo di costituzionalità, mentre, i tertia comparationis evocati, relativi alla disciplina della rogatoria internazionale, sono disomogenei rispetto alla ipotesi in esame; né può dirsi leso il principio di cui all'art. 111 Cost., poiché il sistema dell'assunzione diretta delle prove da parte della Corte d'appello non comporta necessariamente un maggior dispendio di energie processuali. - Sulla discrezionalità legislativa in tema di conformazione degli istituti processuali nel processo civile v., citate, ex plurimis , da ultimo, sentenza n. 237/2007. - Sul fatto che i rilievi di opportunità di una norma siano estranei al controllo di legittimità costituzionale v., citate, ex plurimis , sentenze n. 228/1998 e n. 410/2005.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 350 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, dalla Corte di Appello di Venezia con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Luigi MAZZELLA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 9 novembre 2007.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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