Corte costituzionale
Ordinanza n. 354/2007
Corte cost., ord. 26 ottobre 2007, n. 354
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 354/2007
- Data di deposito
- 26 ottobre 2007
- Data di decisione
- 22 ottobre 2007
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gaetano Silvestri
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2007:354
Norme oggetto del giudizio
- art. 14, comma 5, ter , prima parte, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998
- art. 1, legge n. 271 del 12 novembre 2004
- art. 14, comma 5, ter , primo periodo, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998
Parametri
Massime
Massima n. 31744
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 15- ter , primo periodo, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come sostituito dall'art. 1 della legge 12 novembre 2004, n. 271, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui prevede la pena della reclusione da uno a quattro anni per lo straniero che, senza giustificato motivo, si trattenga nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento impartito dal questore. Infatti, i rimettenti non hanno svolto alcuna considerazione in ordine alla rilevanza delle questioni nei giudizi a quibus . - Sul punto, v., citate, ex multis , ordinanze n. 308, n. 205 e n. 136/2007.
Massima n. 31745
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 15- ter , primo periodo, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come sostituito dall'art. 1 della legge 12 novembre 2004, n. 271, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui prevede la pena della reclusione da uno a quattro anni per lo straniero che, senza giustificato motivo, si trattenga nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento impartito dal questore. Infatti, l'ordinanza di rimessione non solo non indica la norma censurata, ma presenta carenze nella motivazione della non manifesta infondatezza - consistente in un mero rinvio ad atti diversi e non trascritti - e motiva la rilevanza in senso contraddittorio rispetto alla censura presumibilmente prospettata. - Sulla insufficienza di un mero rinvio ad atti diversi e non trascritti v., citata, ex multis , ordinanza n. 75/2007.
Massima n. 31746
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 15- ter , primo periodo, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come sostituito dall'art. 1 della legge 12 novembre 2004, n. 271, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui prevede la pena della reclusione da uno a quattro anni per lo straniero che, senza giustificato motivo, si trattenga nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento impartito dal questore. Trattasi, infatti, di questioni sostanzialmente identiche ad altre già dichiarate precedentemente inammissibili e manifestamente inammissibili con motivazioni da cui non c'è ragione di discostarsi. - V. i precedenti citati: sentenza n. 22/2007 e ordinanza n. 167/2007.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-ter, primo periodo, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come sostituito dall'art. 1 della legge 12 novembre 2004, n. 271 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione), nella parte in cui prevede la pena della reclusione da uno a quattro anni per lo straniero che, senza giustificato motivo, si trattenga nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanarsene, impartitogli dal questore a norma del precedente comma 5-bis, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dai Tribunali di Trieste, Modena, Chiavari, Verona, Venezia e Bologna, e dalla Corte di appello di Venezia, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Gaetano SILVESTRI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 26 ottobre 2007.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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