Corte costituzionale

Ordinanza n. 354/2007

Corte cost., ord. 26 ottobre 2007, n. 354

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
354/2007
Data di deposito
26 ottobre 2007
Data di decisione
22 ottobre 2007
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gaetano Silvestri
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2007:354

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 31744

Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 15- ter , primo periodo, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come sostituito dall'art. 1 della legge 12 novembre 2004, n. 271, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui prevede la pena della reclusione da uno a quattro anni per lo straniero che, senza giustificato motivo, si trattenga nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento impartito dal questore. Infatti, i rimettenti non hanno svolto alcuna considerazione in ordine alla rilevanza delle questioni nei giudizi a quibus . - Sul punto, v., citate, ex multis , ordinanze n. 308, n. 205 e n. 136/2007.

Massima n. 31745

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 15- ter , primo periodo, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come sostituito dall'art. 1 della legge 12 novembre 2004, n. 271, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui prevede la pena della reclusione da uno a quattro anni per lo straniero che, senza giustificato motivo, si trattenga nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento impartito dal questore. Infatti, l'ordinanza di rimessione non solo non indica la norma censurata, ma presenta carenze nella motivazione della non manifesta infondatezza - consistente in un mero rinvio ad atti diversi e non trascritti - e motiva la rilevanza in senso contraddittorio rispetto alla censura presumibilmente prospettata. - Sulla insufficienza di un mero rinvio ad atti diversi e non trascritti v., citata, ex multis , ordinanza n. 75/2007.

Massima n. 31746

Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 15- ter , primo periodo, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come sostituito dall'art. 1 della legge 12 novembre 2004, n. 271, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui prevede la pena della reclusione da uno a quattro anni per lo straniero che, senza giustificato motivo, si trattenga nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento impartito dal questore. Trattasi, infatti, di questioni sostanzialmente identiche ad altre già dichiarate precedentemente inammissibili e manifestamente inammissibili con motivazioni da cui non c'è ragione di discostarsi. - V. i precedenti citati: sentenza n. 22/2007 e ordinanza n. 167/2007.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-ter, primo periodo, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come sostituito dall'art. 1 della legge 12 novembre 2004, n. 271 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione), nella parte in cui prevede la pena della reclusione da uno a quattro anni per lo straniero che, senza giustificato motivo, si trattenga nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanarsene, impartitogli dal questore a norma del precedente comma 5-bis, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dai Tribunali di Trieste, Modena, Chiavari, Verona, Venezia e Bologna, e dalla Corte di appello di Venezia, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Gaetano SILVESTRI, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 26 ottobre 2007.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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