Corte costituzionale

Ordinanza n. 335/2007

Corte cost., ord. 26 settembre 2007, n. 335

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
335/2007
Data di deposito
26 settembre 2007
Data di decisione
26 settembre 2007
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Maria Rita Saulle
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2007:335

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 31670

Nel giudizio di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 29, comma 1, lettera b-bis ), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, censurato, in riferimento agli artt. 3, 29 e 30 della Costituzione, «nella parte in cui prevede il divieto del ricongiungimento del figlio maggiorenne a carico solamente nella ipotesi che esso non possa provvedere al proprio sostentamento a causa del suo stato di salute che comporti invalidità totale», la modificazione della disposizione impugnata ad opera dell'art. 2, comma 1, lettera e ), del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5, non incide sui termini della questione, permanendo anche nella formulazione attuale - ai fini dell'esercizio del suddetto diritto - la necessità dell'accertamento che lo stato di bisogno del figlio maggiorenne di cui si chiede il ricongiungimento sia determinato dalle sue condizioni di salute.

Massima n. 31671

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, comma 1, lettera b-bis ), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, censurato, in riferimento agli artt. 3, 29 e 30 della Costituzione, «nella parte in cui prevede il divieto del ricongiungimento del figlio maggiorenne a carico solamente nella ipotesi che esso non possa provvedere al proprio sostentamento a causa del suo stato di salute che comporti invalidità totale». Posto che il legislatore può regolare l'accesso degli stranieri nel territorio dello Stato sulla base di scelte che tengano conto di un «corretto bilanciamento dei valori in gioco», non risulta irragionevole consentire il ricongiungimento dei figli maggiorenni nelle sole ipotesi in cui vi sia una situazione di bisogno determinata dall'impossibilità permanente di provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita, a causa del loro stato di salute, mentre deve escludersi la denunciata disparità di trattamento fra la disciplina riservata al ricongiungimento del genitore - per il quale sarebbe sufficiente l'assenza di figli nel Paese di origine che possano provvedere al suo sostentamento - e quella prevista per il figlio maggiorenne - per il quale è richiesto che lo stato di bisogno sia determinato da ragioni di salute che impediscono permanentemente di provvedere alle proprie esigenze di vita -, trattandosi di situazioni eterogenee, potendosi solo per il figlio maggiorenne ragionevolmente ritenersi che l'eventuale situazione di dipendenza economica dal proprio genitore sia legata a fattori contingenti e quindi destinata a risolversi, salvo appunto il caso di uno stato di malattia che ne pregiudichi irreversibilmente la capacità lavorativa. - Sul diverso grado di tutela del diritto all'unità familiare allorquando vengano in rilievo le posizioni dei figli minorenni e quelle dei figli maggiorenni, v. la citata sentenza n. 224/2005 e le ordinanze nn. 232/2001, 464/2005, 368/2006.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, comma 1, lettera b-bis), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 29 e 30 della Costituzione, dal Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 settembre 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Maria Rita SAULLE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 26 settembre 2007.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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