Corte costituzionale

Ordinanza n. 294/2007

Corte cost., ord. 17 luglio 2007, n. 294

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
294/2007
Data di deposito
17 luglio 2007
Data di decisione
4 luglio 2007
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Paolo Maria Napolitano
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2007:294

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 31589

E' manifestamente inammissibile, per erronea individuazione della disposizione applicabile al caso concreto, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, lettera b ), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 13 della Costituzione, nella parte in cui sanziona con l'espulsione e con il divieto di reingresso nel territorio dello Stato per dieci anni le diverse fattispecie dello straniero che non ha chiesto o ha chiesto in ritardo il permesso di soggiorno e dello straniero che ha commesso reati o si è reso socialmente pericoloso. Dall'ordinanza di rimessione emerge, infatti, che il provvedimento di espulsione è stato emesso dal Prefetto perché il cittadino extracomunitario era entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera, ipotesi, questa, prevista dall'art. 13, comma 2, lettera a) , del citato d.lgs. n. 286 del 1998, sicché il rimettente non deve fare applicazione della norma denunciata, la quale si riferisce invece all'ipotesi dello straniero che si sia trattenuto nel territorio dello Stato senza aver chiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, ovvero che abbia avuto revocato o annullato il permesso di soggiorno, ovvero che non abbia chiesto il rinnovo entro sessanta giorni dalla scadenza.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 13 della Costituzione, dal Giudice di pace di Bari con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 17 luglio 2007.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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