Corte costituzionale

Ordinanza n. 292/2007

Corte cost., ord. 17 luglio 2007, n. 292

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
292/2007
Data di deposito
17 luglio 2007
Data di decisione
4 luglio 2007
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Alfio Finocchiaro
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2007:292

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 31585

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 410, 411, primo comma, e 412 del codice civile, nella parte in cui consentono al giudice tutelare, in tema di amministrazione di sostegno, di autorizzare atti di disposizione incidenti sul patrimonio dell'interessato, anche quando, in conseguenza delle condizioni psichiche di costui, sia impossibile informarlo preventivamente e provvedere agli altri adempimenti previsti dalle norme stesse, sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3, 41 e 42 della Costituzione, dal giudice tutelare, sul presupposto di non poter accedere ad una interpretazione del sistema di protezione delle persone, che si trovino in condizioni di compromissione delle facoltà intellettive, diversa da quella prevalentemente seguita nella sede giudiziaria di appartenenza, poiché, in tal modo, il giudice a quo sottopone al giudice delle leggi non già un dubbio di illegittimità costituzionale, ma una questione di mera interpretazione, richiedendo sostanzialmente una pronuncia che avalli la propria ricostruzione della normativa e, quindi, utilizzando in modo improprio il giudizio di costituzionalità. - V., ex plurimis , ordinanze numeri 299, 114, 64 e 28/2006, numeri 420 e 306/2005.

Per questi motivi

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 410, 411, primo comma, e 412 del codice civile, sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3, 41 e 42 della Costituzione, dal Giudice tutelare del Tribunale di Venezia – sez. distaccata di Chioggia – con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Alfio FINOCCHIARO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 17 luglio 2007.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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