Corte costituzionale

Ordinanza n. 282/2007

Corte cost., ord. 13 luglio 2007, n. 282

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
282/2007
Data di deposito
13 luglio 2007
Data di decisione
4 luglio 2007
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Mazzella
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2007:282

Norme oggetto del giudizio

  • art. 112, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965

Parametri

Massime

Massima n. 31557

Non è di carattere interpretativo, e quindi non è inammissibile, la questione sollevata dal giudice che, dopo aver esposto i motivi per i quali egli ritiene che la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444 del codice di procedura penale) non conterrebbe un accertamento parziale implicito della responsabilità dell'imputato, affermi che l'esclusione di questa categoria di sentenze dal novero di quelle che fanno scattare l'applicabilità del termine triennale di decadenza per l'esercizio dell'azione di regresso da parte dell'INAIL, ai sensi dell'art. 112, quinto comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), sia in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, poiché, in tal modo, il giudice a quo ha, dapprima, ricostruito il significato della norma - secondo l'interpretazione della Corte di cassazione, assunta quale "diritto vivente" - e, poi, sostenuto che essa violerebbe alcuni precetti costituzionali.

Massima n. 31558

E' manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 112, quinto comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nella parte in cui esclude la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444 del codice di procedura penale) dal novero delle sentenze che fanno scattare l'applicabilità del termine triennale di decadenza (anziché di prescrizione) per l'esercizio dell'azione di regresso da parte dell'INAIL, da un canto, perché disciplinare in maniera diversa la sentenza di "patteggiamento" rispetto a quelle di non doversi procedere per morte del reo o per amnistia non è ingiustificato, atteso che la sentenza di "patteggiamento" presuppone pur sempre la responsabilità dell'imputato (sentenza n. 155 del 1996) e contiene un accertamento del fatto lesivo dell'interesse pubblico (ordinanze n. 106 del 2000 e n. 264 del 1999), onde è assimilabile alla sentenza di condanna; e, d'altro canto, perché la possibilità che il datore di lavoro resti soggetto alla protrazione nel tempo del diritto di azione del creditore è tipica di qualsiasi termine di prescrizione e va considerata alla stregua di un mero inconveniente pratico, come tale inidoneo a far ritenere compromesso o menomato il diritto di difesa del debitore. - V. sentenza n. 354/2006.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 112, quinto comma, del d. P. R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Piacenza con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Luigi MAZZELLA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 13 luglio 2007.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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