Corte costituzionale

Ordinanza n. 279/2007

Corte cost., ord. 13 luglio 2007, n. 279

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
279/2007
Data di deposito
13 luglio 2007
Data di decisione
4 luglio 2007
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gaetano Silvestri
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2007:279

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 31553

E' manifestamente inammissibile, per carente descrizione della fattispecie, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 3- bis , del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come inserito dall'art. 12, comma 1, lettera b ), della legge 30 luglio 2002, n. 189, censurato, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 111, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevede che il giudice debba accordare il nulla osta all'espulsione dello straniero all'atto della convalida dell'arresto o del fermo, anziché all'esito del giudizio, o, quanto meno, nella parte in cui non prevede che il giudice possa negare detto nulla osta per assicurare all'imputato, nel suo nucleo essenziale, l'effettivo esercizio del diritto di difesa.

Massima n. 31554

Sono manifestamente inammissibile le questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, dell'art. 13, comma 3- bis , del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come inserito dall'art. 12, comma 1, lettera b ), della legge 30 luglio 2002, n. 189, il quale cui prevede che il giudice deve accordare il nulla osta all'espulsione dello straniero all'atto della convalida dell'arresto o del fermo. Il rimettente si è infatti limitato a denunciare una presunta situazione di contrasto tra la disciplina censurata e gli evocati parametri costituzionali, senza formulare un petitum specifico, e comunque senza precisare quale intervento della Corte costituzionale potrebbe assicurare la compatibilità di tale disciplina con le norme costituzionali evocate. - Sulla manifesta inammissibilità per indeterminatezza del petitum v., citate, ordinanze n. 23 e n. 98/2006, n. 35/2007.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 3-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come inserito dall'art. 12, comma 1, lettera b), della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), sollevate, in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Cagliari e dal Tribunale di Castrovillari con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Gaetano SILVESTRI, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 13 luglio 2007.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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