Corte costituzionale
Ordinanza n. 279/2007
Corte cost., ord. 13 luglio 2007, n. 279
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 279/2007
- Data di deposito
- 13 luglio 2007
- Data di decisione
- 4 luglio 2007
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gaetano Silvestri
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2007:279
Norme oggetto del giudizio
- art. 13, comma 3, bis, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998
- art. 12, comma 1, lettera b), legge n. 189 del 30 luglio 2002
Parametri
Massime
Massima n. 31553
E' manifestamente inammissibile, per carente descrizione della fattispecie, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 3- bis , del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come inserito dall'art. 12, comma 1, lettera b ), della legge 30 luglio 2002, n. 189, censurato, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 111, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevede che il giudice debba accordare il nulla osta all'espulsione dello straniero all'atto della convalida dell'arresto o del fermo, anziché all'esito del giudizio, o, quanto meno, nella parte in cui non prevede che il giudice possa negare detto nulla osta per assicurare all'imputato, nel suo nucleo essenziale, l'effettivo esercizio del diritto di difesa.
Massima n. 31554
Sono manifestamente inammissibile le questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, dell'art. 13, comma 3- bis , del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come inserito dall'art. 12, comma 1, lettera b ), della legge 30 luglio 2002, n. 189, il quale cui prevede che il giudice deve accordare il nulla osta all'espulsione dello straniero all'atto della convalida dell'arresto o del fermo. Il rimettente si è infatti limitato a denunciare una presunta situazione di contrasto tra la disciplina censurata e gli evocati parametri costituzionali, senza formulare un petitum specifico, e comunque senza precisare quale intervento della Corte costituzionale potrebbe assicurare la compatibilità di tale disciplina con le norme costituzionali evocate. - Sulla manifesta inammissibilità per indeterminatezza del petitum v., citate, ordinanze n. 23 e n. 98/2006, n. 35/2007.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 3-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come inserito dall'art. 12, comma 1, lettera b), della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), sollevate, in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Cagliari e dal Tribunale di Castrovillari con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Gaetano SILVESTRI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 13 luglio 2007.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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