Corte costituzionale

Ordinanza n. 250/2007

Corte cost., ord. 3 luglio 2007, n. 250

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
250/2007
Data di deposito
3 luglio 2007
Data di decisione
20 giugno 2007
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Franco Gallo
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2007:250

Norme oggetto del giudizio

  • art. 64, comma 2, legge della Regione siciliana n. 4 del 16 aprile 2003
  • art. 64, comma 4, legge della Regione siciliana n. 4 del 16 aprile 2003

Parametri

Massime

Massima n. 31498

E' ammissibile l'intervento nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale di soggetti che, pur non essendo parti nel giudizio a quo , siano titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, come nel caso di specie in cui un'eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma censurata avrebbe, nella prospettazione del rimettente, la conseguenza di far venire meno, con effetto diretto su tutte le intervenienti, il fondamento normativo dell'atto amministrativo impugnato nel giudizio a quo . - In senso analogo, v. citate sentenza n. 411/2006 e ordinanze 6 giugno 2006, 4 aprile 2006, 21 giugno 2005, n. 251/2002.

Massima n. 31499

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 64, della legge della Regione Siciliana 16 aprile 2003, n. 4, va rigettata l'eccezione di inammissibilità per genericità delle censure, poiché queste hanno un oggetto specifico, concernendo, come risulta dalla motivazione dell'ordinanza di rimessione, i soli commi 2 e 4 dell'art. 64.

Massima n. 31500

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 64, della legge della Regione Siciliana 16 aprile 2003, n. 4, va rigettata l'eccezione di inammissibilità delle questioni per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza. La motivazione, sul punto, dell'ordinanza di rimessione seppure sintetica, è sufficiente, perché il rimettente deduce che la norma censurata, riducendo l'entità delle somme da destinare alle Province, víola l'autonomia finanziaria di queste ultime, garantita dagli evocati parametri costituzionali e dall'art. 60, commi 1 e 4, del d.lgs. n. 446 del 1997, il quale avrebbe, a suo dire, la funzione «di assicurare l'autonomia degli enti locali, anche mediante l'attribuzione ad essi di risorse finanziarie costituite da prelievi tributari, effettuati nel territorio di detti enti».

Massima n. 31501

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 64, commi 2 e 4, della legge della Regione Siciliana 16 aprile 2003, n. 4, sollevata in riferimento agli artt. 118 e 119 della Costituzione, nella parte in cui, dopo aver «definitivamente» stimato, per l'esercizio 2003, in 60.000 migliaia di euro il gettito dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore attribuito alle Province regionali ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, dispone che: a) per l'esercizio 2004, la complessiva assegnazione annuale a favore delle Province regionali, per lo svolgimento delle funzioni amministrative conferite in base alla vigente legislazione e a titolo di sostegno allo sviluppo, «è ridotta in base ad una stima, pari a 60.000 migliaia di euro, del gettito dell'anno 2003»; b) sulla base dei dati finali dell'anno 2003, comunicati ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, è determinata la riduzione definitiva della medesima assegnazione; c) l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze provvede alle conseguenti variazioni di bilancio. Considerato, infatti, che nella Regione Siciliana la materia della compartecipazione al gettito dei tributi erariali, cui afferisce la norma censurata, è disciplinata, in attuazione dell'art. 36 dello statuto speciale, dall'art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965 - il quale prevede che spettano in via generale alla Regione «le entrate tributarie erariali riscosse nell'ambito del suo territorio, dirette o indirette, comunque denominate» -, il rimettente avrebbe dovuto motivare in ordine all'applicabilità alla Regione Siciliana degli artt. 118 e 119 Cost., indicando le ragioni per le quali tali ultime disposizioni garantirebbero una maggiore autonomia della Regione e sarebbero perciò applicabili, in luogo di quelle statutarie, ai sensi dell'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 64, commi 2 e 4, della legge della Regione Siciliana 16 aprile 2003, n. 4 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003), sollevata, in riferimento agli artt. 118 e 119 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Franco GALLO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 3 luglio 2007.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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