Corte costituzionale

Ordinanza n. 186/2007

Corte cost., ord. 12 giugno 2007, n. 186

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
186/2007
Data di deposito
12 giugno 2007
Data di decisione
5 giugno 2007
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Sabino Cassese
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2007:186

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 31361

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39 del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, censurato, in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost., in quanto, secondo il rimettente, nel prevedere che l'ente partecipi al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo, non garantirebbe adeguata tutela alla persona giuridica tratta a giudizio, in caso di conflitto di interessi con il proprio rappresentante legale. Infatti, non solo nell'ordinanza di rimessione si rinvengono gravi carenze nella descrizione della fattispecie, con conseguente difetto di motivazione in ordine alla rilevanza, ma altresì il rimettente si limita a invocare una soluzione dei problemi denunciati, senza formulare una domanda specifica. - Sulla manifesta inammissibilità per difetto di motivazione sulla rilevanza in caso di mancata descrizione della fattispecie v., citata, ordinanza n. 36/2007. - Sulla manifesta inammissibilità per indeterminatezza del petitum v., citata, ordinanza n. 35/2007.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 39 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300), sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, dal giudice monocratico del Tribunale di Gela con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Sabino CASSESE, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 12 giugno 2007.

Il Cancelliere

F.to: MILANA

Testo integrale

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