Corte costituzionale
Ordinanza n. 186/2007
Corte cost., ord. 12 giugno 2007, n. 186
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 186/2007
- Data di deposito
- 12 giugno 2007
- Data di decisione
- 5 giugno 2007
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Sabino Cassese
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2007:186
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 31361
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39 del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, censurato, in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost., in quanto, secondo il rimettente, nel prevedere che l'ente partecipi al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo, non garantirebbe adeguata tutela alla persona giuridica tratta a giudizio, in caso di conflitto di interessi con il proprio rappresentante legale. Infatti, non solo nell'ordinanza di rimessione si rinvengono gravi carenze nella descrizione della fattispecie, con conseguente difetto di motivazione in ordine alla rilevanza, ma altresì il rimettente si limita a invocare una soluzione dei problemi denunciati, senza formulare una domanda specifica. - Sulla manifesta inammissibilità per difetto di motivazione sulla rilevanza in caso di mancata descrizione della fattispecie v., citata, ordinanza n. 36/2007. - Sulla manifesta inammissibilità per indeterminatezza del petitum v., citata, ordinanza n. 35/2007.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 39 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300), sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, dal giudice monocratico del Tribunale di Gela con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Sabino CASSESE, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 12 giugno 2007.
Il Cancelliere
F.to: MILANA
Testo integrale
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