Corte costituzionale
Ordinanza n. 180/2007
Corte cost., ord. 7 giugno 2007, n. 180
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 180/2007
- Data di deposito
- 7 giugno 2007
- Data di decisione
- 23 maggio 2007
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Franco Gallo
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2007:180
Norme oggetto del giudizio
- art. 62, comma 1, lettera a), legge n. 289 del 27 dicembre 2002
Parametri
- art. 24, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- art. 3, comma 1, legge n. 212 del 27 luglio 2000
- art. 3, comma 2, legge n. 212 del 27 luglio 2000
Massime
Massima n. 31349
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 62, comma 1, lettera a) della legge 27 dicembre 2002, n. 289 deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità della questione formulata dalla difesa erariale, sulla base del rilievo che la carente descrizione della fattispecie non consentirebbe la valutazione della rilevanza della questione medesima, in quanto il giudice a quo ha indicato in modo sufficiente le ragioni per le quali ritiene di dover fare applicazione della norma censurata, affermando, in particolare, di non poter pervenire all'accoglimento dei ricorsi sulla base delle altre pregiudiziali ragioni fatte valere dalla parte ricorrente.
Massima n. 31350
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 62, comma 1, lettera a) , della legge 27 dicembre 2002, n. 289, censurato, in riferimento all'art. 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212 e all'art. 97 della Costituzione, nella parte in cui determina, in una data non successiva al 28 febbraio 2003, il termine - da fissarsi dall'Agenzia delle entrate nei 30 giorni dall'entrata in vigore della legge - entro il quale le imprese, che hanno conseguito automaticamente, prima dell'8 luglio 2002, contributi nella forma di crediti di imposta per gli investimenti di cui all'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, devono inviare i dati occorrenti per la ricognizione degli investimenti realizzati, a pena di «decadenza» dai contributi stessi. La questione, infatti, risulta proposta sulla base dell'erroneo presupposto interpretativo della natura retroattiva della norma censurata, in quanto la norma censurata non dispone per il passato, ma fissa per il futuro un obbligo di comunicazione di dati a pena di "decadenza dal contributo", a nulla rilevando che tale decadenza abbia ad oggetto un contributo già conseguito». - In merito alla natura non retroattiva della norma censurata v., citata, l'ordinanza n. 124/2006.
Massima n. 31351
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 62, comma 1, lettera a) della legge 27 dicembre 2002, n. 289, censurato, in riferimento all'art. 3, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212 e all'art. 24 della Costituzione, nella parte in cui determina, in una data non successiva al 28 febbraio 2003, il termine - da fissarsi dall'Agenzia delle entrate nei 30 giorni dall'entrata in vigore della legge - entro il quale le imprese, che hanno conseguito automaticamente, prima dell'8 luglio 2002, contributi nella forma di crediti di imposta per gli investimenti di cui all'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, devono inviare i dati occorrenti per la ricognizione degli investimenti realizzati, a pena di «decadenza» dai contributi stessi. La questione risulta proposta sulla base del duplice erroneo presupposto interpretativo che il termine minimo di sessanta giorni, stabilito in via generale dall'art. 3, comma 2, della legge n. 212 del 2000 per l'effettuazione degli adempimenti del contribuente, abbia uno specifico fondamento costituzionale e che il predetto termine attenga all'esercizio del diritto di difesa. Infatti, l'art. 3 della legge n. 212 del 2000 non costituisce parametro idoneo a fondare il giudizio di legittimità costituzionale e, inoltre, la norma censurata fissa un termine di natura non processuale - e quindi non finalizzato all'esercizio del diritto di difesa - che, per sua natura, è estraneo all'ambito di tutela dell'art. 24 Cost. - In relazione alla circostanza che l'art. 3 della legge n. 212 del 2000 non costituisce parametro idoneo a fondare il giudizio di legittimità costituzionale v., citata, ordinanza n. 216/2004. - In relazione alla circostanza che la norma censurata non fissa un termine di natura processuale v., citate, ex plurimis , ordinanze n. 940 e n. 21/1988, n. 324/1987.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 62, comma 1, lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2003), sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Benevento, in riferimento agli artt. 24 e 97 della Costituzione, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Franco GALLO, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 7 giugno 2007.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
Testo integrale
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