Corte costituzionale
Ordinanza n. 18/2007
Corte cost., ord. 26 gennaio 2007, n. 18
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 18/2007
- Data di deposito
- 26 gennaio 2007
- Data di decisione
- 10 gennaio 2007
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mazzella
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2007:18
Norme oggetto del giudizio
- art. 7, comma 1, legge n. 223 del 23 luglio 1991
Parametri
Massime
Massima n. 30972
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione. Posto che la norma impugnata non prevede alcun meccanismo di calcolo dell'indennità di mobilità ragguagliato al mese, è del tutto ragionevole il "diritto vivente" secondo cui l'indennità va corrisposta solo con riferimento alle singole giornate di effettiva disoccupazione; talché non è ingiustificata una diversità di trattamento derivante dalla determinazione del massimale mensile secondo il numero dei giorni del mese di riferimento, in quanto basata sull'articolazione del calendario comune. Né può ritenersi vulnerato il principio dell'adeguatezza della tutela previdenziale, sia in considerazione della assoluta modestia delle differenze economiche dell'indennità di mobilità poste a raffronto in conseguenza dell'uno o dell'altro criterio di computo, sia in relazione al fatto che l'indennità di mobilità è di gran lunga maggiore dell'indennità ordinaria di disoccupazione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Trani con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 gennaio 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Luigi MAZZELLA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 26 gennaio 2007.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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