Corte costituzionale
Ordinanza n. 155/2007
Corte cost., ord. 4 maggio 2007, n. 155
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 155/2007
- Data di deposito
- 4 maggio 2007
- Data di decisione
- 18 aprile 2007
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alfonso Quaranta
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2007:155
Norme oggetto del giudizio
- art. 201, comma 1, bis, lettera e), codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
- art. 4, comma 1, decreto-legge n. 151 del 27 giugno 2003
- legge n. 214 del 1° agosto 2003
Parametri
Massime
Massima n. 31256
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 201, comma 1- bis , lettera e ), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, comma introdotto dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, censurato in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. Invero, analoga questione di costituzionalità, sollevata in riferimento ai medesimi parametri evocati dall'odierno rimettente, è stata dichiarata dalla Corte manifestamente infondata con ordinanza n. 307 del 2006, con la quale si è affermato che l'omissione della contestazione immediata di un'infrazione punita con una misura amministrativa non integra di per sé una violazione del diritto di difesa e che la mancata presentazione di osservazioni, scritti difensivi e documenti non condiziona affatto la possibilità di tutela giurisdizionale, potendo questa intervenire dopo un atto dell'amministrazione lesivo della posizione del responsabile (autore e obbligato solidale), che è normalmente l'atto (ordinanza ingiunzione) che contiene la determinazione e l'irrogazione della sanzione. Inoltre, quanto alla pretesa disparità di trattamento, per il fatto che le norme impugnate demendarebbero all'amministrazione la scelta dell'uso o meno delle apparecchiature elettroniche nei singoli casi, si ribadisce come l'uso delle apparecchiature suddette non sia affatto rimesso all'arbitrio dell'amministrazione, essendo predeterminati sia i casi che le sedi stradali interessati dall'utilizzazione degli strumenti de quibus , secondo quanto stabilito dall'art. 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2002, n. 168. - In merito alla principio secondo cui l'omissione della contestazione immediata di un'infrazione punita con una misura amministrativa non integra di per sé una violazione del diritto di difesa, v. citate sentenza n. 27/2005 e ordinanza n. 150/2006; v., inoltre, citata ordinanza n. 160/2002.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 201, comma 1-bis, lettera e), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), comma introdotto dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, sollevata – in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione – dal Giudice di pace di San Pietro Vernotico con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 aprile 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Alfonso QUARANTA, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 4 maggio 2007.
Il Cancelliere
F.to: MILANA
Testo integrale
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