Corte costituzionale
Ordinanza n. 144/2007
Corte cost., ord. 27 aprile 2007, n. 144
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 144/2007
- Data di deposito
- 27 aprile 2007
- Data di decisione
- 18 aprile 2007
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Paolo Maddalena
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2007:144
Norme oggetto del giudizio
- art. 181, comma 1, quinquies, decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004
- art. 1, comma 36, lettera c), legge n. 308 del 15 dicembre 2004
Parametri
Massime
Massima n. 31241
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 181, comma 1- quinquies , del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, aggiunto dall'art. 1, comma 36, lettera c) , della legge 15 dicembre 2004, n. 308, censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede l'estinzione - oltre che del reato ambientale ex art. 181 del d.lgs. n. 42 del 2004 - anche del reato edilizio ex art. 44, comma 1, lettera c) , del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, in caso di rimessione in pristino, prima della condanna, delle aree o degli immobili soggetti a vincoli paesaggistici. Infatti, per giurisprudenza costituzionale costante, non è possibile una pronuncia additiva tesa ad estendere una disposizione derogatoria ed eccezionale - quale quella impugnata - a meno che non sussista piena identità di funzione tra le discipline poste a raffronto: nella specie, tale estensione non è effettuabile, poiché le fattispecie criminose de quibus sono analoghe ma non identiche, come dimostra il fatto che sono in concorso fra loro. - Sulla impossibilità di una pronuncia additiva tesa ad estendere una disposizione derogatoria ed eccezionale, a meno che non sussista piena identità di funzione fra le discipline poste a raffronto, v., citata, ex multis , sentenza n. 149/2005. - Sulle differenze fra reato edilizio e reato paesaggistico v., citate, ordinanze n. 46/2001 e n. 327/2000, nonché Cassazione, Sez. V, 31 marzo 1999, n. 10514.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 181, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), comma aggiunto dall'art. 1, comma 36, lettera c), della legge 15 dicembre 2004, n. 308 (Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Grosseto, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 aprile 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Paolo MADDALENA, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 27 aprile 2007.
Il Cancelliere
F.to: MELATTI
Testo integrale
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