Corte costituzionale
Ordinanza n. 133/2007
Corte cost., ord. 19 aprile 2007, n. 133
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 133/2007
- Data di deposito
- 19 aprile 2007
- Data di decisione
- 16 aprile 2007
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mazzella
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2007:133
Norme oggetto del giudizio
- art. 186, codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
- art. 5, decreto-legge n. 151 del 27 giugno 2003
- legge n. 214 del 1° agosto 2003
Parametri
Massime
Massima n. 31220
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come sostituito dall'art. 5 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, nella parte in cui ha attribuito al tribunale la cognizione del reato di guida in stato di ebbrezza, in precedenza attribuita al giudice di pace. Invero, il giudice rimettente non fornisce alcuna motivazione sulle ragioni che lo hanno indotto a scartare l'interpretazione alternativa, espressa in un recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il richiamo dell'art. 186, comma 2, del codice della strada, contenuto nel comma 7 del novellato art. 187, deve ritenersi riferito, nell'intenzione del legislatore, sia al trattamento sanzionatorio che alla disciplina sulla competenza, in tal modo sottraendosi alla necessità di motivare sull'impossibilità di interpretare la norma in senso conforme a Costituzione. - In senso conforme v., citate, ordinanze n. 47/2007, n. 272, n. 187, n. 143 e n. 57/2006, n. 306/2005; sentenza n. 188/1995 e ordinanza n. 63/1989.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come sostituito dall'art. 5 del decreto legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada) convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Savona, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Luigi MAZZELLA, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 19 aprile 2007.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
Testo integrale
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