Corte costituzionale

Ordinanza n. 132/2007

Corte cost., ord. 19 aprile 2007, n. 132

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
132/2007
Data di deposito
19 aprile 2007
Data di decisione
16 aprile 2007
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Alfonso Quaranta
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2007:132

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 31219

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 213, commi 2- quinquies e 2- sexies , del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, introdotti dall'art. 5- bis , comma 1, lettera c) , numero 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, nel testo risultante dalla legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui prevede il sequestro e la conseguente confisca di ciclomotori e motoveicoli, anche non di proprietà del soggetto che commette l'infrazione cui è collegata, a titolo di sanzione accessoria, la confisca del mezzo: infatti, il rimettente ha omesso in toto di descrivere la fattispecie oggetto del giudizio a quo . - Sulla manifesta inammissibilità per omessa descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo , v. citate, ex plurimis , ordinanze n. 91, n. 72 e n. 45/2007.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 213, commi 2-quinquies e 2-sexies (commi introdotti dall'art. 5-bis, comma 1, lettera c, numero 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante «Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione», nel testo risultante dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal Giudice di pace di Castellammare di Stabia, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Alfonso QUARANTA, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 19 aprile 2007.

Il Cancelliere

F.to: FRUSCELLA

Testo integrale

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