Corte costituzionale

Ordinanza n. 131/2007

Corte cost., ord. 19 aprile 2007, n. 131

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
131/2007
Data di deposito
19 aprile 2007
Data di decisione
16 aprile 2007
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Romano Vaccarella
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2007:131

Norme oggetto del giudizio

  • art. 7, legge n. 890 del 20 novembre 1982

Parametri

Massime

Massima n. 31218

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 20 novembre 1982, n. 890, censurato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che, avvenuta la consegna del piego al portiere dello stabile, sia data notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo lettera raccomandata. Invero, non sussiste alcuna violazione dell'art. 3 Cost., non soltanto perché diverse sono le situazioni disciplinate dall'art. 139 cod. proc. civ. - dove è l'ufficiale giudiziario che consegna l'atto al portiere - e dall'art. 7 della legge n. 890 del 1982 - dove è l'ufficiale postale che procede alla consegna - ma anche perché non è irragionevole non prevedere l'invio di una lettera raccomandata da parte dell'ufficiale postale che ha proceduto alla consegna dell'atto al portiere in quanto tale raccomandata avrebbe le medesime caratteristiche "postali" dell'atto del quale dovrebbe dare notizia al destinatario. Neppure sussiste la denunciata violazione dell'art. 24 Cost., dal momento che gli atti giudiziari notificati a mezzo del servizio postale sono ictu oculi riconoscibili come tali, mentre, per ciò che concerne l'art. 2 Cost., nulla è stato dedotto in proposito dal rimettente.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 Cost., dal Giudice di pace di Portici con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Romano VACCARELLA, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 19 aprile 2007.

Il Cancelliere

F.to: FRUSCELLA

Testo integrale

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