Corte costituzionale
Ordinanza n. 131/2007
Corte cost., ord. 19 aprile 2007, n. 131
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 131/2007
- Data di deposito
- 19 aprile 2007
- Data di decisione
- 16 aprile 2007
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Romano Vaccarella
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2007:131
Norme oggetto del giudizio
- art. 7, legge n. 890 del 20 novembre 1982
Parametri
Massime
Massima n. 31218
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 20 novembre 1982, n. 890, censurato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che, avvenuta la consegna del piego al portiere dello stabile, sia data notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo lettera raccomandata. Invero, non sussiste alcuna violazione dell'art. 3 Cost., non soltanto perché diverse sono le situazioni disciplinate dall'art. 139 cod. proc. civ. - dove è l'ufficiale giudiziario che consegna l'atto al portiere - e dall'art. 7 della legge n. 890 del 1982 - dove è l'ufficiale postale che procede alla consegna - ma anche perché non è irragionevole non prevedere l'invio di una lettera raccomandata da parte dell'ufficiale postale che ha proceduto alla consegna dell'atto al portiere in quanto tale raccomandata avrebbe le medesime caratteristiche "postali" dell'atto del quale dovrebbe dare notizia al destinatario. Neppure sussiste la denunciata violazione dell'art. 24 Cost., dal momento che gli atti giudiziari notificati a mezzo del servizio postale sono ictu oculi riconoscibili come tali, mentre, per ciò che concerne l'art. 2 Cost., nulla è stato dedotto in proposito dal rimettente.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 Cost., dal Giudice di pace di Portici con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Romano VACCARELLA, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 19 aprile 2007.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze