Corte costituzionale

Ordinanza n. 129/2007

Corte cost., ord. 19 aprile 2007, n. 129

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
129/2007
Data di deposito
19 aprile 2007
Data di decisione
16 aprile 2007
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Paolo Maria Napolitano
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2007:129

Norme oggetto del giudizio

  • art. 5, decreto-legge n. 953 del 30 dicembre 1982
  • legge n. 53 del 28 febbraio 1983
  • art. 5, comma 32, decreto-legge n. 953 del 30 dicembre 1982
  • art. 5, comma 37, decreto-legge n. 953 del 30 dicembre 1982
  • art. 5, comma 40, decreto-legge n. 953 del 30 dicembre 1982
  • art. 1, lettera a), decreto ministeriale n. 7307 del 25 novembre 1985

Parametri

Massime

Massima n. 31214

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, nella parte in cui impone l'obbligo del pagamento annuale anticipato, in un'unica soluzione, della tassa automobilistica, senza prevedere che la stessa sia dovuta proporzionalmente ai mesi dell'anno in cui si è protratto il possesso del veicolo. Invero la questione è priva di rilevanza nel giudizio a quo giacché il termine utile per il pagamento scadeva, come risulta dalla stessa ordinanza di rimessione, il 31 gennaio 1997, data in cui il veicolo della ricorrente era già stato sottoposto a sequestro amministrativo, mentre, per quanto concerne, la mancata annotazione presso il PRA della perdita di possesso del veicolo, risulta che il rimettente ha omesso il doveroso tentativo di risolvere la controversia al suo esame sulla base della interpretazione della disposizione censurata, fornita dalla giurisprudenza costituzionale e dalla giurisprudenza di legittimità, secondo le quali i dati del PRA non pongono una presunzione assoluta, ma relativa, suscettibile di prova contraria. - In relazione al difetto di rilevanza nell'ipotesi in cui il proprietario ponga in essere atti attestanti la perdita di possesso del veicolo prima della scadenza del termine per il pagamento della tassa automobilistica, v., citata, ordinanza n. 120/2003. - In relazione all'indirizzo della giurisprudenza costituzionale richiamato nell'ordinanza, v., citata, sentenza n. 164/1993. - In relazione all'indirizzo della giurisprudenza di legittimità richiamato nell'ordinanza, v., citata, Cass., sentenza 28 aprile 2006, n. 1011 e sentenza 6 marzo 2003, n. 3350.

Massima n. 31215

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi trentaduesimo, trentasettesimo e quarantesimo, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, in combinato disposto con l'art. 1, lettera a) , del decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1985, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, censurato, nella parte in cui impone l'obbligo del pagamento annuale anticipato, in un'unica soluzione, della tassa automobilistica, senza prevedere che la stessa sia dovuta proporzionalmente ai mesi dell'anno in cui si è protratto il possesso del veicolo. Invero, a prescindere dalla natura regolamentare dell'art. 1, lettera a ), del d.m. 25 novembre 1985 e come tale non assoggettabile al giudizio di legittimità costituzionale, il giudice rimettente ha omesso la descrizione della fattispecie concreta impedendo, così, di vagliare l'effettiva applicabilità della norma denunciata al caso dedotto con conseguente carenza di motivazione sulla rilevanza della questione. - In relazione alla non assoggettabilità delle disposizioni di natura regolamentare al giudizio di legittimità costituzionale, v., citate, ordinanze n. 37/2007, n. 401 e n. 125/2006. - In relazione alla insufficiente descrizione della fattispecie, che si risolve in carenza di motivazione sulla rilevanza, v., citate, ordinanze n. 45 e n. 31/2007.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale del Lazio con l'ordinanza in epigrafe;

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi trentaduesimo, trentasettesimo e quarantesimo, dello stesso decreto-legge n. 953 del 1982, in combinato disposto con l'art. 1, lettera a), del decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1985 (Nuove forme di pagamento delle tasse automobilistiche), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 19 aprile 2007.

Il Cancelliere

F.to: FRUSCELLA

Testo integrale

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