Corte costituzionale
Ordinanza n. 128/2007
Corte cost., ord. 19 aprile 2007, n. 128
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 128/2007
- Data di deposito
- 19 aprile 2007
- Data di decisione
- 16 aprile 2007
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alfio Finocchiaro
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2007:128
Norme oggetto del giudizio
- art. 407, codice civile
- art. 408, nel testo introdotto, codice civile
- art. 3, legge n. 6 del 9 gennaio 2004
- art. 716, codice di procedura civile
Parametri
Massime
Massima n. 31213
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 407 e 408 del codice civile, nel testo introdotto dall'art. 3 della legge 9 gennaio 2004, n. 6 e dell'art. 716 del codice di procedura civile, censurati, in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non impongono, a favore della persona interessata, l'assistenza tecnica da parte di un patrocinatore legale nel procedimento per la istituzione dell'amministrazione di sostegno. Invero, il giudice a quo ha omesso di verificare la possibilità di pervenire, in via interpretativa, ad una soluzione conforme a Costituzione, come ha fatto, invece, successivamente all'ordinanza di rimessione, la Corte di cassazione, la quale, con la sentenza n. 25366 del 2006, ha affermato il principio di diritto secondo cui «il procedimento per la nomina dell'amministratore di sostegno, il quale si distingue, per natura, struttura e funzione, dalle procedure di interdizione e di inabilitazione, non richiede il ministero del difensore nelle ipotesi, da ritenere corrispondenti al modello legale tipico, in cui l'emanando provvedimento debba limitarsi ad individuare specificamente i singoli atti, o categorie di atti, in relazione ai quali si richiede l'intervento dell'amministratore; necessitando, per contro, della difesa tecnica ogni qualvolta il decreto che il giudice ritenga di emettere, sia o non corrispondente alla richiesta dell'interessato, incida sui diritti fondamentali della persona, attraverso la previsione di effetti, limitazioni o decadenze, analoghi a quelli previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato, per ciò stesso incontrando il limite del rispetto dei principi costituzionali in materia di diritto di difesa e del contraddittorio». - In relazione alla omessa verifica, da parte del giudice a quo , della possibilità di pervenire in via interpretativa ad una soluzione conforme alla Costituzione, v., citate, tra le altre, le ordinanze n. 244 e n. 187/2006.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 407 e 408 del codice civile, nel testo introdotto dall'art. 3 della legge 9 gennaio 2004, n. 6 (Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizioni e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali), e 716 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3 e 24 della Costituzione, dal Giudice tutelare presso il Tribunale di Venezia, sezione distaccata di Chioggia, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Alfio FINOCCHIARO, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 19 aprile 2007.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
Testo integrale
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