Corte costituzionale
Ordinanza n. 127/2007
Corte cost., ord. 19 aprile 2007, n. 127
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 127/2007
- Data di deposito
- 19 aprile 2007
- Data di decisione
- 16 aprile 2007
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Amirante
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2007:127
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, comma 3, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998
- art. 5, comma 5, "applicato in correlazione", legge n. 189 del 30 luglio 2002
- art. 13, comma 2, lettera b), legge n. 189 del 30 luglio 2002
Parametri
Massime
Massima n. 31212
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nel testo risultante dalle modifiche di cui alla legge 30 luglio 2002, n. 189, applicato in correlazione con i successivi artt. 5, comma 5, e 13, comma 2, lettera b) , censurato, in riferimento agli artt. 3 e 13 Cost., nella parte in cui pone la condanna per determinati reati quale elemento di per sé ostativo al rilascio e al rinnovo del permesso di soggiorno, senza imporre la verifica della pericolosità sociale del condannato: infatti, il rimettente non solo omette qualsiasi motivazione sulla rilevanza della questione, ma neppure descrive adeguatamente la fattispecie sottoposta al suo esame.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nel testo risultante dalle modifiche di cui alla legge 30 luglio 2002, n. 189, «applicato in correlazione» con i successivi artt. 5, comma 5, e 13, comma 2, lettera b), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 13 della Costituzione, dal Giudice di pace di Trento con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Francesco AMIRANTE, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 19 aprile 2007.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
Testo integrale
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