Corte costituzionale
Ordinanza n. 123/2007
Corte cost., ord. 5 aprile 2007, n. 123
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 123/2007
- Data di deposito
- 5 aprile 2007
- Data di decisione
- 21 marzo 2007
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gaetano Silvestri
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2007:123
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 31208
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 708, comma 2, e 715, comma 6, del codice di procedura penale, censurati, in riferimento agli artt. 3 e 13 della Costituzione, nella parte in cui collegano la maturazione dei termini perentori di durata delle misure privative della libertà personale, disposte provvisoriamente a carico dell'estradando, al mancato verificarsi di eventi «non conoscibili» dal giudice, se non per effetto di comunicazione da parte del Ministro della giustizia. La ritardata od omessa comunicazione da parte del Ministero della giustizia al giudice competente costituisce, infatti, una inadempienza del suddetto Ministero, che determina un, seppur grave, inconveniente di fatto non ricollegabile ai termini perentori previsti dalle norme censurate, da ritenersi indispensabili e da applicarsi con il massimo rigore, poiché si versa in materia di restrizioni della libertà personale. Inoltre, il petitum delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal giudice rimettente non è precisato, né è deducibile dall'atto introduttivo del giudizio, giacché non emerge dall'ordinanza di rimessione il tipo di intervento additivo che dovrebbe essere effettuato dalla Corte per eliminare gli inconvenienti denunciati.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 708, comma 2, e 715, comma 6, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 13 della Costituzione, dalla Corte di appello di Catanzaro, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Gaetano SILVESTRI, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 5 aprile 2007.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
Testo integrale
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