Corte costituzionale

Ordinanza n. 122/2007

Corte cost., ord. 5 aprile 2007, n. 122

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
122/2007
Data di deposito
5 aprile 2007
Data di decisione
21 marzo 2007
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Amirante
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2007:122

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, comma 1, decreto legislativo n. 165 del 30 aprile 1997
  • art. 3, comma 2, decreto legislativo n. 165 del 30 aprile 1997
  • art. 3, comma 7, decreto legislativo n. 165 del 30 aprile 1997

Parametri

Massime

Massima n. 31207

Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165 censurato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, nella parte in cui, ai commi 1 e 2, non prevede la possibilità del collocamento in ausiliaria di tutto il personale appartenente alle forze di polizia a ordinamento civile non soggetto al regime pensionistico contributivo di cui alla legge n. 335 del 1995, ovvero nella parte in cui, al comma 7, non estende il beneficio dell'incremento del montante contributivo agli appartenenti alle forze di polizia che, per ragioni di anzianità di servizio, sono assoggettati al regime pensionistico interamente retributivo e non a quello contributivo. Invero, le questioni proposte - la prima delle quali è analoga a quella già dichiarata manifestamente infondata con l'ordinanza n. 387 del 2002 - sono formulate in via alternativa. Inoltre, la motivazione sulla non manifesta infondatezza delle questioni è carente, perché, da un lato, non tiene alcun conto delle sostanziali differenze esistenti tra il regime pensionistico contributivo e quello retributivo, dall'altro, mentre afferma che per il ricorrente nel giudizio di merito vale il regime retributivo, non specifica se il globale trattamento di fine rapporto stabilito per coloro cui esso si applica non presenti vantaggi tali da compensare l'esclusione dall'applicazione delle norme relative al collocamento in ausiliaria; conseguentemente, non è univoco il riferimento all'asserita parificazione dei sistemi pensionistici dei militari a quello dei non militari, in quanto il rimettente non precisa se ha riguardo al sistema contributivo o a quello retributivo. - In relazione alla manifesta inammissibilità delle questioni prospettate in via alternativa v., ex plurimis, tra le più recenti, ordinanze n. 192/2004, n. 215/2005 e n. 9/2006.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165 (Attuazione delle deleghe conferite dall'articolo 2, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dall'articolo 1, commi 97, lettera g), e 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché del personale non contrattualizzato del pubblico impiego), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Francesco AMIRANTE, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 5 aprile 2007.

Il Cancelliere

F.to: FRUSCELLA

Testo integrale

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