Corte costituzionale
Ordinanza n. 119/2007
Corte cost., ord. 5 aprile 2007, n. 119
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 119/2007
- Data di deposito
- 5 aprile 2007
- Data di decisione
- 21 marzo 2007
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Romano Vaccarella
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2007:119
Norme oggetto del giudizio
- art. 49, decreto legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992
- art. 30, comma 1, legge n. 413 del 30 dicembre 1991
Parametri
Massime
Massima n. 31203
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 49 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e dell'art. 30, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, censurati, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui, relativamente al processo tributario, escludono che il giudice d'appello possa «sospendere gli effetti della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 283 cod. proc. civ., in presenza del grave pregiudizio dalla sua esecuzione». Invero, l'istanza di sospensione - come riferito dal giudice a quo - è stata reiterata dopo il suo rigetto in limine dell'appello, mentre le sopravvenute disposizioni di legge ricordate dal rimettente non incidono su quanto la Corte ha statuito a proposito di identiche questioni con varie decisioni, non considerate dall'ordinanza di rimessione. Inoltre, oggetto del provvedimento di sospensione non potrebbe mai essere la sentenza che ha respinto l'impugnazione, bensì semmai il provvedimento impositivo la cui impugnazione è stata rigettata in primo grado. - V., anche, citate, sentenza n. 165/2000, ordinanze n. 325/2001 e n. 217/2000.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 49 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della L. 30 dicembre 1991, n. 413), e dell'art. 30, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale del Veneto con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Romano VACCARELLA, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 5 aprile 2007.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
Testo integrale
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