Corte costituzionale

Ordinanza n. 113/2007

Corte cost., ord. 29 marzo 2007, n. 113

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
113/2007
Data di deposito
29 marzo 2007
Data di decisione
19 marzo 2007
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Franco Gallo
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2007:113

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 31193

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 1, lettera c) , del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., nella parte in cui non prevede, ai fini dell'IRPEF, la deducibilità dal reddito imponibile dell'assegno corrisposto al coniuge in unica soluzione, in conseguenza di scioglimento o annullamento del matrimonio o cessazione degli effetti civili: trattasi, infatti, di questione identica ad altra già dichiarata manifestamente infondata con ord. n. 383 del 2001 ed il rimettente non ha prospettato profili di censura ulteriori e nuovi rispetto a quelli già esaminati. Infatti, il giudice a quo ripropone l'erronea tesi della "perfetta equivalenza" tra il pagamento tramite assegno periodico e quello tramite assegno una tantum , laddove, viceversa, le due forme di adempimento hanno connotazioni giuridiche e di fatto diverse, tali da legittimare il legislatore a prevedere, nella sua discrezionalità, regimi fiscali diversi. - V. il precedente di cui alla ordinanza n. 383/2001.

Massima n. 31194

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, comma 1, lettera i) , del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., nella parte in cui non comprende tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e, quindi, nel reddito imponibile, l'importo dell'assegno percepito dal coniuge in unica soluzione, in conseguenza di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili: trattasi, infatti, di questione sollevata sulla premessa della illegittimità dell'art. 10, comma 1, lettera c) , del medesimo d.P.R., ma tale premessa è erronea.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 10, comma 1, lettera c), e 47, comma 1, lettera i), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Udine, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 marzo 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Franco GALLO, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 29 marzo 2007.

Il Cancelliere

F.to: FRUSCELLA

Testo integrale

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