Corte costituzionale

Ordinanza n. 100/2007

Corte cost., ord. 21 marzo 2007, n. 100

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
100/2007
Data di deposito
21 marzo 2007
Data di decisione
7 marzo 2007
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Sabino Cassese
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2007:100

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 31158

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, censurati, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, nella parte in cui non consentono la deducibilità dell'Irap dalla base imponibile dell'Irpef. Invero, l'ordinanza di remissione è priva di motivazione sulla rilevanza della questione posto che il giudice a quo non si è pronunciato sulla domanda principale - logicamente preliminare a quella proposta in via subordinata - volta all'accertamento che l'Irap non era dovuta in mancanza del presupposto costituito dall'organizzazione per la produzione o lo scambio. Inoltre, anche con riferimento alla domanda avanzata in via subordinata di restituzione dell'Irap, il giudice rimettente non ha spiegato a quale titolo i ricorrenti, associati in uno studio professionale, abbiano chiesto il parziale rimborso di un'imposta da essi pagata personalmente (Irpef), adducendo a motivo della richiesta l'illegittimità delle norme che impediscono la deducibilità dall'Irpef dell'Irap, corrisposta, nella specie, dall'associazione professionale, cioè da un soggetto d'imposta diverso dai singoli associati.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) e dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Bologna con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Sabino CASSESE, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 21 marzo 2007.

Il Cancelliere

F.to: FRUSCELLA

Testo integrale

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