Corte costituzionale
Ordinanza n. 100/2007
Corte cost., ord. 21 marzo 2007, n. 100
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 100/2007
- Data di deposito
- 21 marzo 2007
- Data di decisione
- 7 marzo 2007
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Sabino Cassese
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2007:100
Norme oggetto del giudizio
- art. 10, decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986
- art. 1, comma 2, decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997
Parametri
Massime
Massima n. 31158
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, censurati, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, nella parte in cui non consentono la deducibilità dell'Irap dalla base imponibile dell'Irpef. Invero, l'ordinanza di remissione è priva di motivazione sulla rilevanza della questione posto che il giudice a quo non si è pronunciato sulla domanda principale - logicamente preliminare a quella proposta in via subordinata - volta all'accertamento che l'Irap non era dovuta in mancanza del presupposto costituito dall'organizzazione per la produzione o lo scambio. Inoltre, anche con riferimento alla domanda avanzata in via subordinata di restituzione dell'Irap, il giudice rimettente non ha spiegato a quale titolo i ricorrenti, associati in uno studio professionale, abbiano chiesto il parziale rimborso di un'imposta da essi pagata personalmente (Irpef), adducendo a motivo della richiesta l'illegittimità delle norme che impediscono la deducibilità dall'Irpef dell'Irap, corrisposta, nella specie, dall'associazione professionale, cioè da un soggetto d'imposta diverso dai singoli associati.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) e dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Bologna con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Sabino CASSESE, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 21 marzo 2007.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze