Corte costituzionale

Sentenza n. 89/2006

Corte cost., sent. 10 marzo 2006, n. 89

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
89/2006
Data di deposito
10 marzo 2006
Data di decisione
6 marzo 2006
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Alfonso Quaranta
Presidente
MARINI
ECLI
ECLI:IT:COST:2006:89

Norme oggetto del giudizio

  • parere del Consiglio di Stato n. 767 del 15 maggio 2002

Parametri

Massime

Massima n. 30234

E' inammissibile l'intervento spiegato dalla società Porto Turistico Domiziano nel conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Toscana nei confronti dello Stato in tema di competenza in ordine alle procedure amministrative per il rilascio di concessioni demaniali marittime nell'ambito del porto di Viareggio, in quanto nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti non possono intervenire soggetti diversi da quelli legittimati a promuovere il conflitto o a resistervi, salvo che gli atti impugnati siano oggetto di un giudizio comune in cui l'interventore sia parte e la pronuncia della Corte sia «suscettibile di condizionare la stessa possibilità che il giudizio comune abbia luogo». > >- Sui limiti all'ammissibilità dell'intervento nel giudizio per conflitto di attribuzione fra enti di soggetti diversi da quelli legittimati a promuovere il conflitto o a resistervi, v. sentenze n. 386/2005 e n. 76/2001.

Massima n. 30235

Esula dall'oggetto del giudizio per conflitto di attribuzione promosso, avverso una pluralità di atti, dalla Regione Toscana nei confronti dello Stato in tema di competenza in ordine alle procedure amministrative per il rilascio di concessioni demaniali marittime nell'ambito del porto di Viareggio, il parere del Consiglio di Stato n. 767 del 2002, perché non richiamato nella delibera della Giunta regionale di autorizzazione alla proposizione del conflitto. > >

Massima n. 30236

Non spetta allo Stato, e per esso al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, attribuire alle autorità marittime statali la competenza amministrativa relativa al rilascio di concessioni demaniali nell'ambito del porto di Viareggio, e vanno pertanto annullate le note del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, Capitaneria di porto di Viareggio, in data 12 e 26 febbraio 2003, nonché le note del suddetto Ministero, Direzione generale per le Infrastrutture della navigazione marittima ed interna, in data 31 gennaio e 4 febbraio 2003. Il Ministero delle Infrastrutture, infatti, con gli atti impugnati, pur in presenza del nuovo riparto di attribuzioni di competenze delineato dalla riforma del Titolo V della Costituzione - alla stregua della quale il presente conflitto di attribuzione deve essere risolto, dovendosi avere riguardo ai parametri costituzionali vigenti al momento dell'adozione degli atti in ordine ai quali esso è stato promosso -, ha inteso attrarre "nuovamente" nella competenza statale il porto di Viareggio, solo perché questo risulta inserito nel d.P.C.m. 21 dicembre 1995 (un atto adottato, quindi, prima della riforma del Titolo V), ritenendo di poter trarre, ma arbitrariamente, argomenti da un parere del Consiglio di Stato (n. 767 del 2002), per operare una vera e propria "riappropriazione" di competenza su tutti i porti e le aree portuali di cui al detto d.P.C.m., benché la legge della Regione Toscana 1° dicembre 1998, n. 88, all'art. 27, comma 3, avesse disposto che «sono attribuite ai Comuni le funzioni concernenti le concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale, nonché del demanio lacuale e fluviale», funzioni dunque già concretamente esercitate dal Comune di Viareggio alla data della "riappropriazione", da parte dello Stato, della relativa competenza amministrativa, effettuata con gli atti oggetto del conflitto. Va invero escluso che il riferimento al suddetto d.P.C.m. nelle norme statali citate negli atti impugnati, e segnatamente nell'art. 105 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, possa cristallizzare nel tempo l'appartenenza di aree portuali di interesse regionale o interregionale al novero di quelle escluse dal conferimento di funzioni alle Regioni in vista del loro "preminente interesse nazionale", atteso che il nuovo sistema delle competenze recato dalla legge cost. n. 3 del 2001 impedisce che possa attribuirsi attuale valenza all'inserimento del suddetto porto nel d.P.C.m. del 1995, ai fini del riparto delle funzioni amministrative in materia. > >- Sull'attribuzione alle Regioni della competenza legislativa concorrente in materia di "porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione" operata dall'art. 117, terzo comma, Cost. come modificato con la riforma del Titolo V, cfr. sentenza n. 378/2005. > >- Il conflitto di attribuzione fra enti va risolto sulla base dei parametri costituzionali vigenti al momento dell'adozione degli atti in ordine ai quali esso è stato promosso: v. sentenze n. 324/2005, n. 364, n. 302 e n. 13/2003. > >- Il richiamo effettuato nell'art. 105 del d.lgs. n. 112 del 1998 al d.P.C.m. 21 dicembre 1995 non comporta il conferimento allo stesso di «efficacia legislativa», né vale a «sanare i vizi di legittimità che lo inficiano o comunque attribuire ad esso, in quanto tale, una nuova o diversa efficacia»: cfr. sentenza n. 322/2000.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile l'intervento spiegato dalla società Porto Turistico Domiziano;

dichiara che non spetta allo Stato, e per esso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attribuire alle autorità marittime statali la competenza amministrativa relativa al rilascio di concessioni demaniali nell'ambito del porto di Viareggio;

annulla, per l'effetto, le note del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Capitaneria di porto di Viareggio, in data 12 e 26 febbraio 2003, nonché le note del suddetto Ministero, Direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima ed interna, in data 31 gennaio e 4 febbraio 2003, di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 marzo 2006.

F.to:

Annibale MARINI, Presidente

Alfonso QUARANTA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 10 marzo 2006.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze