Corte costituzionale

Sentenza n. 84/2006

Corte cost., sent. 3 marzo 2006, n. 84

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
84/2006
Data di deposito
3 marzo 2006
Data di decisione
22 febbraio 2006
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Sabino Cassese
Presidente
BILE
ECLI
ECLI:IT:COST:2006:84

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 1, lett. n), legge della Regione Abruzzo n. 51 del 30 dicembre 2004

Parametri

Massime

Massima n. 30227

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 3 e 51 Cost., dell'art. 2, comma 1, lettera n) , della legge della Regione Abruzzo 30 dicembre 2004, n. 51, a norma del quale «non sono eleggibili a presidente della giunta e a consigliere regionale ... i sindaci dei comuni della regione con popolazione superiore a cinquemila abitanti, nonché i presidenti e gli assessori delle province», in quanto, per la parte relativa alla disposizione che prevede l'ineleggibilità dei presidenti e degli assessori delle province, la questione è priva di rilevanza, avendo il giudizio a quo ad oggetto il diritto del sindaco di un comune con popolazione superiore a cinquemila abitanti, e non anche del presidente o degli assessori delle province, a candidarsi nelle elezioni regionali; per la parte relativa alla disposizione che prevede l'ineleggibilità dei sindaci dei comuni della regione con popolazione superiore a cinquemila abitanti, la questione è, invece, inammissibile per carenza di incidentalità, in quanto il giudizio a quo , instaurato dal sindaco di un comune con popolazione superiore a cinquemila abitanti per ottenere il riconoscimento - preventivo, in considerazione dell'espressa "intenzione" di partecipare alla competizione nella circoscrizione della stessa provincia sede del suo comune - del diritto di candidarsi nelle elezioni del Consiglio regionale investe direttamente la norma assunta come lesiva del diritto di elettorato passivo: diritto, nella specie, non esercitato, né contestato, atteso che il procedimento elettorale non risultava neppure avviato all'epoca della domanda di accertamento preventivo. In tal modo, infatti, l'oggetto del giudizio principale coincide sostanzialmente con quello del presente giudizio, laddove il giudizio incidentale di legittimità costituzionale presuppone che il petitum del procedimento giurisdizionale nel corso del quale viene sollevata la questione non si identifichi con l'oggetto della questione stessa. Alla stregua della vigente normativa evidentemente incongrua, l'esistenza di cause di ineleggibilità - pur essendo queste intese a garantire la pari opportunità fra i concorrenti - è rilevabile soltanto dopo lo svolgimento delle elezioni; con la conseguenza che un giudizio può sorgere, e in esso essere proposta la questione incidentale di costituzionalità, non prima che i consigli regionali abbiano esercitato la loro "competenza a decidere sulle cause di ineleggibilità dei propri componenti". > >- Sul carattere di incidentalità della questione di legittimità costituzionale, che presuppone che il petitum del procedimento giurisdizionale nel corso del quale essa viene sollevata non si identifichi con l'oggetto della questione stessa, cfr. ordinanze n. 175/2003 e n. 17/1999, sentenza n. 127/1998.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera n), della legge della Regione Abruzzo 30 dicembre 2004, n. 51 (Disposizioni in materia di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza dalla carica di consigliere regionale), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 51 della Costituzione, dal Tribunale di Pescara con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 2006.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Sabino CASSESE, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 3 marzo 2006.

Il Cancelliere

F.to: FRUSCELLA

Testo integrale

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