Corte costituzionale
Sentenza n. 84/2006
Corte cost., sent. 3 marzo 2006, n. 84
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 84/2006
- Data di deposito
- 3 marzo 2006
- Data di decisione
- 22 febbraio 2006
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Sabino Cassese
- Presidente
- BILE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2006:84
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 1, lett. n), legge della Regione Abruzzo n. 51 del 30 dicembre 2004
Parametri
Massime
Massima n. 30227
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 3 e 51 Cost., dell'art. 2, comma 1, lettera n) , della legge della Regione Abruzzo 30 dicembre 2004, n. 51, a norma del quale «non sono eleggibili a presidente della giunta e a consigliere regionale ... i sindaci dei comuni della regione con popolazione superiore a cinquemila abitanti, nonché i presidenti e gli assessori delle province», in quanto, per la parte relativa alla disposizione che prevede l'ineleggibilità dei presidenti e degli assessori delle province, la questione è priva di rilevanza, avendo il giudizio a quo ad oggetto il diritto del sindaco di un comune con popolazione superiore a cinquemila abitanti, e non anche del presidente o degli assessori delle province, a candidarsi nelle elezioni regionali; per la parte relativa alla disposizione che prevede l'ineleggibilità dei sindaci dei comuni della regione con popolazione superiore a cinquemila abitanti, la questione è, invece, inammissibile per carenza di incidentalità, in quanto il giudizio a quo , instaurato dal sindaco di un comune con popolazione superiore a cinquemila abitanti per ottenere il riconoscimento - preventivo, in considerazione dell'espressa "intenzione" di partecipare alla competizione nella circoscrizione della stessa provincia sede del suo comune - del diritto di candidarsi nelle elezioni del Consiglio regionale investe direttamente la norma assunta come lesiva del diritto di elettorato passivo: diritto, nella specie, non esercitato, né contestato, atteso che il procedimento elettorale non risultava neppure avviato all'epoca della domanda di accertamento preventivo. In tal modo, infatti, l'oggetto del giudizio principale coincide sostanzialmente con quello del presente giudizio, laddove il giudizio incidentale di legittimità costituzionale presuppone che il petitum del procedimento giurisdizionale nel corso del quale viene sollevata la questione non si identifichi con l'oggetto della questione stessa. Alla stregua della vigente normativa evidentemente incongrua, l'esistenza di cause di ineleggibilità - pur essendo queste intese a garantire la pari opportunità fra i concorrenti - è rilevabile soltanto dopo lo svolgimento delle elezioni; con la conseguenza che un giudizio può sorgere, e in esso essere proposta la questione incidentale di costituzionalità, non prima che i consigli regionali abbiano esercitato la loro "competenza a decidere sulle cause di ineleggibilità dei propri componenti". > >- Sul carattere di incidentalità della questione di legittimità costituzionale, che presuppone che il petitum del procedimento giurisdizionale nel corso del quale essa viene sollevata non si identifichi con l'oggetto della questione stessa, cfr. ordinanze n. 175/2003 e n. 17/1999, sentenza n. 127/1998.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera n), della legge della Regione Abruzzo 30 dicembre 2004, n. 51 (Disposizioni in materia di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza dalla carica di consigliere regionale), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 51 della Costituzione, dal Tribunale di Pescara con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 2006.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Sabino CASSESE, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 3 marzo 2006.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
Testo integrale
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